Sospensione del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione sul canone unico patrimoniale (TAR Emilia-Romagna n. 408 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ. determina la sospensione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 10 cod. proc. amm., qualora l’istanza non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non risulti manifestamente infondata. La questione di giurisdizione sul pagamento del canone unico patrimoniale, avendo natura pregiudiziale, assume rilievo anche nell’impugnazione del regolamento comunale che ne costituisce il presupposto, in ragione della dequotazione della centralità dell’atto concessorio. La sospensione grava sulle parti dell’onere di proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione di udienza, a pena di estinzione.
Il Fatto
La società, gestore dell’autostrada “A1” in forza di concessione ai sensi della L. n. 729/1961, ha impugnato dinanzi al TAR l’accertamento esecutivo con cui il Comune contestava l’occupazione abusiva di spazi comunali nei punti in cui il tracciato autostradale interseca ad altezze diverse alcune strade comunali, richiedendo il pagamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2023, oltre indennità, sanzione e interessi. Il ricorso era esteso anche al regolamento comunale, nella parte in cui prescrive il rilascio di autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero del canone per carenza dei presupposti.
Il Comune, costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha rappresentato di aver proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite, invocando la sospensione del processo ai sensi dell’art. 10 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il Comune ha effettivamente attivato lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione, sicché trova applicazione il disposto dell’art. 10, comma 1, cod. proc. amm., che richiama l’art. 367 cod. proc. civ..
Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la sospensione, accertando che il ricorso non è manifestamente inammissibile e che la questione di giurisdizione non è manifestamente infondata. A supporto di tale valutazione ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 12225 del 2026, la quale, ricostruendo la natura del canone unico patrimoniale, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario.
Il Collegio ha evidenziato che la definizione del riparto di giurisdizione da parte della Corte di Cassazione riveste valenza pregiudiziale, costituendo la giurisdizione un presupposto processuale. Tale valenza sussiste anche con riguardo all’impugnazione del regolamento comunale, atteso che la recente giurisprudenza ha rimarcato la dequotazione della centralità dell’atto concessorio nella disciplina del canone, come rilevato dal Giudice regolatore della giurisdizione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto la sospensione del giudizio nelle more della decisione sul regolamento preventivo, onerando le parti di provvedere alla prosecuzione del processo mediante domanda di fissazione di udienza nel termine perentorio di cui all’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., a pena di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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