Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla parte (TAR Puglia n. 793 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Il giudice, dinanzi a tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia una serie di atti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, concernenti la propria richiesta insediativa per la costruzione e gestione di impianti industriali per la produzione e fornitura di energia elettrica e termica nell’Agglomerato ASI di Bovino. Il ricorso introduttivo era stato integrato da motivi aggiunti, volti anche avverso la deliberazione con cui il Consorzio aveva disposto l’assegnazione preliminare del lotto n. 9 dell’Agglomerato alla società controinteressata.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che ne fosse preso atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato un costante orientamento giurisprudenziale, ha rammentato che nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In tali evenienze, il giudice può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, stante il principio dispositivo che governa il processo amministrativo in assenza di repliche e diverse richieste della controparte.

La giurisprudenza citata — Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120 — conferma come la parte ricorrente conservi, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la piena disponibilità dell’azione, potendo dichiarare di non avere interesse e provocando la presa d’atto del giudice.

Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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