Eccesso di potere per contraddittorietà tra condono e ordine di demolizione (TAR Campania n. 8535 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima per eccesso di potere l’ordinanza di demolizione adottata nello stesso giorno in cui l’amministrazione abbia concesso all’interessato termini per integrare le istanze di condono pendenti e per presentare un progetto di riqualificazione. La coesistenza, in capo al medesimo destinatario, di una determinazione favorevole e di atti integralmente sfavorevoli sulla stessa questione integra contraddittorietà dell’azione amministrativa, in assenza di una ragione giuridica o logica che la giustifichi. L’accoglimento del motivo di eccesso di potere assorbe le censure di difetto di istruttoria. Resta fermo che il giudizio sulla legittimità degli atti non presuppone la definizione delle domande di condono, ma la coerenza interna della sequenza provvedimentale.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un immobile realizzato alla via Monte Solaro, in Comune di Anacapri, sul quale erano state già presentate istanze di condono edilizio ai sensi della legge 724/94 e della legge 326/2003. Nel corso di un accertamento eseguito dal personale tecnico comunale vengono riscontrate ulteriori opere abusive di pertinenza, con conseguente sospensione dei lavori.
I ricorrenti chiedono all’amministrazione, per un verso, la definizione delle pratiche di condono mediante integrazione documentale e, per altro verso, l’autorizzazione a realizzare un progetto di riqualificazione con rimozione di quanto costruito dopo il 2003. Il Comune accoglie l’istanza e assegna i relativi termini. Nella stessa data, però, notifica il rigetto delle istanze di condono e l’ordinanza di demolizione, seguiti poi dal provvedimento di sospensione dell’attività di B&B esercitata nell’immobile. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, confermando l’indirizzo già anticipato in sede cautelare. Il fulcro della decisione è la contraddittorietà dell’azione comunale. Il provvedimento prot. n. 3078 del 17 febbraio 2025 ha concesso ai ricorrenti termini per regolarizzare le domande di condono e per presentare un progetto di riqualificazione, mediante eliminazione delle costruzioni ulteriori non oggetto delle domande stesse.
Assume portata determinante il fatto che quel provvedimento faccia generico riferimento a tutte le domande di condono, tanto a quelle presentate ai sensi della legge del 1994 quanto a quelle presentate ai sensi della legge del 2003. Se è vero che i dinieghi richiamano espressamente le istanze del 2004, la lettura del provvedimento favorevole non consente alcun distinguo tra queste e quelle del 1994.
Ne deriva che i termini concessi vanno riferiti nel complesso a tutte le opere abusivamente realizzate. Le determinazioni con cui il Comune, nello stesso giorno in cui ha concesso quei termini, ha respinto le istanze di condono e adottato l’ordine di ripristino sono dunque viziate per eccesso di potere.
La contraddittorietà è evidente: manca, alla luce degli atti di causa, una ragione giuridica e ancor prima logica che giustifichi il contrasto tra un provvedimento favorevole e altri integralmente sfavorevoli sulla medesima questione. L’accoglimento del primo motivo assorbe la censura di difetto di istruttoria, sostenuta dai ricorrenti con una relazione tecnica depositata in giudizio.
Il Comune non si è costituito. Il ricorso viene quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.