Accesso agli atti e tutela del diritto di difesa: il diniego non può essere “in astratto” (TAR Puglia n. 796 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di difesa ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 prevale sulle esigenze di riservatezza connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La disposizione regolamentare di cui all’art. 3, D.M. Interno 16 marzo 2022 non può essere interpretata in senso meramente letterale, perché ciò determinerebbe una sottrazione generalizzata all’ostensione di quasi tutti gli atti dell’Amministrazione dell’Interno. L’Amministrazione che oppone il diniego deve motivare in modo rigoroso l’esistenza di concrete ragioni di eccezionale prevalenza della riservatezza, effettuando un bilanciamento tra gli interessi contrapposti e non potendo escludere l’accesso “in astratto”.
Il Fatto
A seguito del preavviso di diniego del rinnovo dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, la ricorrente ha presentato istanza di accesso a una pluralità di documenti istruttori, tra cui le relazioni di servizio e le annotazioni degli equipaggi che avevano fermato l’interessata in compagnia di altri soggetti. La Prefettura ha accolto parzialmente l’istanza, negando l’ostensione di tali relazioni di servizio, richiamando genericamente la loro sottrazione all’accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), D.M. Interno 16 marzo 2022. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale, deducendo il difetto di motivazione e la mancata ponderazione degli interessi coinvolti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente all’accesso, qualificandola come soggetto interessato ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, poiché la conoscenza dei documenti è finalizzata a tutelare la propria posizione giuridica nel procedimento di rinnovo dell’iscrizione. La mancata indicazione delle generalità dei soggetti “controindicati” menzionati nel preavviso di diniego impedisce l’esperimento dei rimedi difensivi.
La sentenza richiama il principio generale per cui l’accesso deve essere comunque garantito quando la conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, come previsto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La possibilità di limitazione prevista dal comma 6 per i documenti concernenti l’attività di polizia giudiziaria e le tecniche investigative non può tradursi in un’esclusione automatica e generalizzata.
La norma regolamentare, prosegue la motivazione, va interpretata in senso sistematico, coordinandola con l’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 352/1992, secondo cui i documenti non possono essere sottratti all’accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all’art. 24 l. n. 241/1990. Inoltre, la disciplina della Banca Dati Interforze di cui all’art. 10, commi 3 e 4, l. n. 121/1981 riconosce al richiedente la facoltà di ottenere la comunicazione dei propri dati personali in forma intelligibile.
Alla luce di tale ricostruzione, il Collegio ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto di accesso alla documentazione richiesta e ordinando all’Amministrazione l’ostensione entro trenta giorni, ferma restando la possibilità di non comunicare i dati che possano, in concreto e motivatamente, pregiudicare specifiche operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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