Impianti di telefonia e vincolo paesaggistico: illegittimo il divieto generalizzato del Parco (TAR Lombardia n. 113 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di installazione di impianti di telefonia mobile, il vincolo paesaggistico non preclude di per sé la collocazione delle stazioni radio base, poiché queste sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e rispondono all’interesse pubblico alla diffusione e alla capillarità del servizio. Il diniego fondato sul mero richiamo di un divieto generalizzato contenuto nelle norme tecniche del piano del parco è illegittimo, perché non valuta il concreto impatto dell’impianto sulla specifica area. L’autorità preposta alla tutela del vincolo deve esprimere un dissenso costruttivo, indicando le prescrizioni o le modifiche progettuali che consentano di superarlo, in ossequio al principio di leale collaborazione. Il provvedimento comunale che recepisce per relationem un parere negativo privo di tale valutazione concreta incorre nei vizi di difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di infrastrutture per telecomunicazioni titolare dell’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 259 del 2003, individuava insieme a un altro operatore un’area nel territorio comunale per collocare una stazione radio base. L’area è soggetta a vincolo paesaggistico, la cui cura spetta all’Ente di Gestione del Parco regionale.
Le società presentavano quindi la domanda ai sensi dell’art. 44 del CCE e l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Dopo le interlocuzioni procedimentali, l’Ente Parco comunicava un preavviso di diniego e poi il diniego definitivo, che il Comune recepiva adottando il provvedimento conclusivo negativo. Contro gli atti di diniego e contro l’art. 44 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco era proposto ricorso, con domanda di sospensiva poi rinunciata. Il Comune e l’Ente Parco resistevano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. La nota dell’Ente Parco richiamata dai resistenti non è un provvedimento lesivo, ma un preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dunque atto endoprocedimentale. Lo stesso carattere va riconosciuto alla nota successiva, mentre la determinazione definitiva è quella del 23.8.2022, tempestivamente impugnata.
Nel merito il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui i Comuni non possono introdurre nei regolamenti o negli atti di pianificazione limitazioni di ordine generale all’installazione degli impianti, in contrasto con l’interesse pubblico alla diffusione del servizio, espressamente tutelato dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001. Gli impianti sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, comma 4, del CCE.
La Sezione richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 4689/2022, che esclude divieti generalizzati di installazione in aree urbanistiche predefinite, e TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 5750 del 2023, che qualifica come “granitico” l’orientamento sul dissenso costruttivo dell’autorità tutoria. Richiama inoltre la propria sentenza n. 1010 del 2022, secondo cui il vincolo impone una valutazione più rigorosa, che deve tradursi in motivazione effettiva e non tautologica.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il diniego comunale è motivato esclusivamente per relationem rispetto al parere dell’Ente Parco. Quest’ultimo si limita a confermare la valutazione negativa per “contrasto con la vigente normativa del Parco Adda Nord”, richiamando gli artt. 21 e 44 delle NTA. Il divieto dell’art. 44, comma 1, lettera b), è di carattere generalizzato: non considera la natura degli impianti né valuta il concreto impatto paesaggistico in relazione alla collocazione proposta.
Il Collegio osserva che la localizzazione è fuori dal centro abitato, in area boschiva che riduce l’impatto visivo, in prossimità di altre reti, e che l’operatore ha evidenziato l’inesistenza di siti alternativi idonei. Le Amministrazioni incorrono pertanto nei vizi di difetto di motivazione e di istruttoria e nella violazione dell’art. 44 del CCE. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti di diniego e dell’art. 44 delle NTA nella parte in cui introduce il divieto generalizzato. Le spese seguono la soccombenza verso le Amministrazioni e sono compensate nei confronti dell’altro operatore.
Nota della Redazione
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