La decadenza dell’agevolazione per mancato pagamento del contributo opera automaticamente e non ha natura sanzionatoria (TAR Lombardia n. 3551 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dell’impresa energivora dall’elenco e dalle relative agevolazioni prevista dall’art. 9.6 dell’Allegato A alla delibera ARERA n. 619 del 27 dicembre 2023 opera ope legis per il mero superamento del termine perentorio di pagamento, con conseguente natura dichiarativa dell’atto di esclusione adottato dalla CSEA. Trattandosi di decadenza legale, essa prescinde da situazioni soggettive e non assume carattere sanzionatorio, sicché è irrilevante la colpa o l’imputabilità delle scelte economiche dell’impresa e non può essere graduata in ragione della condotta o delle condizioni economiche del contribuente. È legittima l’esclusione disposta per il mancato versamento della seconda rata del contributo agli oneri generali di sistema, senza che rilevi la sproporzione tra l’importo non versato e il valore dell’agevolazione revocata.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa a forte consumo di energia elettrica, impugnava dinanzi al TAR Lombardia la nota della CSEA del 4 marzo 2025 con cui era stata disposta la sua esclusione dall’elenco delle imprese energivore per l’anno 2024 e la conseguente decadenza dall’agevolazione, per non aver versato la seconda rata del contributo agli oneri generali di sistema entro il termine del 31 dicembre 2024. La ricorrente ha altresì gravato la successiva nota di conferma del 25 giugno 2025 e, in via subordinata, l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619 del 2023.
La società deduceva tre motivi: la violazione dell’art. 8 del DM 10 luglio 2024 e dell’art. 3, comma 11, del d.l. n. 131/2023 per difetto di attribuzione di CSEA; l’ingiustizia manifesta per la non imputabilità dell’inadempimento, dipeso da oscillazioni del mercato; la sproporzione tra il contributo non versato, pari a euro 93.104,80, e l’agevolazione revocata, pari a euro 1.286.788,10.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso il primo motivo rilevando che il DM 10 luglio 2024, richiamato dalla ricorrente, attua le green conditionalities e la diagnosi energetica ai sensi dei commi 5, 6 e 8 dell’art. 3 del d.l. n. 131/2023, mentre la contribuzione a copertura degli oneri generali di sistema è disciplinata dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 79/1999. Il contestato comma 9.6 dell’Allegato A della delibera n. 619/2023 è stato emanato da ARERA in esecuzione delle competenze attuative assegnatele dall’art. 3, comma 10, del d.l. n. 131/2023, che demanda all’Autorità la disciplina delle modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha osservato che la disposizione impugnata è analoga all’Allegato A della delibera n. 285/2018/R/eel, per cui deve applicarsi l’interpretazione già elaborata dalla giurisprudenza: la decadenza opera ope legis per il mero superamento del termine legale e l’atto di accertamento ha natura meramente dichiarativa. La ratio della decadenza risiede nell’esigenza oggettiva di certezza dei rapporti giuridici, sicché non assumono rilievo le ragioni dell’inosservanza del termine. Il Collegio ha richiamato il Consiglio di Stato n. 1245 e n. 1246 del 2026 e la propria sentenza n. 1781/2026.
Il terzo motivo è stato respinto perché, non avendo la decadenza carattere sanzionatorio, l’amministrazione non può graduarla in ragione della condotta dell’impresa o delle sue condizioni economiche. Il mancato pagamento determina automaticamente la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme già godute. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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