Revoca nulla-osta per lavoro stagionale per omessa presentazione entro otto giorni (TAR Puglia n. 785 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione economica, la posizione giuridica del lavoratore extracomunitario che aspiri all’ingresso per motivi di lavoro stagionale è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, essendo correlata alla necessità di reperire un impiego. È legittima la revoca del nulla-osta all’assunzione, disposta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di otto giorni dall’ingresso, senza che il ritardo possa essere giustificato da cause diverse dalla forza maggiore o da eventi non imputabili al lavoratore. La mancata consegna, da parte dell’autorità consolare, delle comunicazioni informative previste dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 5, comma 8-bis, d.P.R. n. 394/1999 non assume pregnanza esimente, trattandosi di documenti meramente illustrativi e valendo il principio per cui l’ignoranza della legge non scusa. Non è dovuto l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 per i provvedimenti tipici e vincolati adottati dall’amministrazione dell’interno nell’esercizio di funzioni di polizia sociale e di ordine pubblico.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, titolare di visto d’ingresso per lavoro stagionale valido dall’11.3.2024 al 21.9.2024, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva revocato il nulla-osta all’assunzione e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso. Il lavoratore non si era presentato, entro otto giorni dall’ingresso, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la dichiarazione di presenza e i rilievi fotodattiloscopici; il datore di lavoro aveva comunicato tardivamente l’ingresso, solo il 15.11.2024, oltre il termine di validità del visto, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge e eccesso di potere, sostenendo l’inattualità delle disposizioni applicate e lamentando la mancata informativa da parte dell’autorità consolare nonché l’omesso avviso di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso la fondatezza delle censure, rilevando come la mancata presentazione dello straniero entro il termine di legge configuri la fattispecie ostativa di cui all’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, norma pienamente vigente e sorretta da una chiara ratio iuris, atteso che il lavoratore ha soggiornato e verosimilmente prestato attività per l’intero periodo stagionale in posizione non regolare sotto il profilo formale e previdenziale.

Quanto alla dedotta omissione informativa, il TAR ha precisato che la mancata consegna delle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 5, comma 8-bis, e 31, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 non può assumere rilievo scusante, trattandosi di documenti illustrativi consegnati brevi manu al momento del rilascio del visto ovvero, in alternativa, alla frontiera. Ha quindi ribadito il principio per cui l’ignoranza della legge non scusa, con il solo temperamento dell’inevitabilità per la legge penale, richiamando l’obbligo di osservanza della normativa vigente gravante sullo straniero presente nel territorio italiano ai sensi dell’art. 2, comma 9, d.lgs. n. 286/1998.

Con riguardo all’omesso avviso di avvio del procedimento, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, riconoscendo la natura di urgenza delle funzioni di polizia sociale e di ordine pubblico esercitate dall’amministrazione dell’interno, nonché la natura tipica e vincolata del provvedimento adottato, che non ammette soluzioni alternative, valorizzando, peraltro, la possibilità di interlocuzioni informali con gli uffici preposti.

Infine, il TAR ha distinto la posizione del migrante economico da quella del richiedente asilo, affermando che nel primo caso non sussiste alcun diritto ma un mero interesse legittimo, strettamente funzionale alla conclusione del contratto di lavoro. Ha pertanto respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, compensando le spese e disponendo la trasmissione della sentenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli accertamenti di competenza sulla posizione lavorativa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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