Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento dell’indennità di esproprio (TAR Puglia n. 777 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato e la relativa pronuncia di cessazione della materia del contendere postula l’accertamento dell’avvenuta integrale soddisfazione dell’obbligo di pagamento imposto all’amministrazione, come dimostrato dal deposito amministrativo delle indennità e dalla successiva autorizzazione allo svincolo delle somme. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, in via assorbente, prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, ove l’obbligazione pecuniaria risulti comunque adempiuta. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia, attesa la natura della procedura svolta per il soddisfacimento del credito.

Il Fatto

La società ricorrente, già destinataria di un decreto di esproprio, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Bari una pronuncia che condannava il Comune di Foggia al pagamento dell’indennità di esproprio nella misura di euro 325.437,00, oltre interessi legali, con ordine di versamento alla Ragioneria Territoriale dello Stato. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato.

Il Comune di Foggia si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e deducendo la cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto, con determina dirigenziale dell’anno 2024, al deposito amministrativo delle indennità non accettate, e con successiva determinazione dirigenziale n. 857 del 23 aprile 2026, all’autorizzazione allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la documentazione versata in atti, ha rilevato che l’Amministrazione comunale non si era mai sottratta agli obblighi di pagamento conseguenti alla procedura espropriativa, avendo attivato tempestivamente le procedure amministrative per il deposito e lo svincolo delle indennità.

La ricorrente non ha controdedotto in replica alle difese dell’amministrazione, sicché il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune. L’intervenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, infatti, ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, motivata dalla peculiarità della controversia, connessa alla natura della procedura espropriativa e alla condotta dell’amministrazione, che ha comunque dato corso all’adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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