Concorso docenti: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Puglia n. 776 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla decisione della controversia determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia, intervenuta per fatto della parte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia gli atti del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con particolare riferimento alla graduatoria definitiva di merito per una specifica classe di concorso e ai verbali di valutazione dei titoli. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nonché nei confronti di alcuni controinteressati risultati vincitori.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 15 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non aver più interesse alla decisione della controversia, rimettendo al Tribunale ogni valutazione in ordine alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, integra gli estremi della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia implicita alla definizione del merito della controversia, manifestata attraverso la memoria depositata in giudizio, comporti l’obbligo per il giudice di dichiarare il ricorso improcedibile, non residuando alcun interesse della parte ricorrente alla pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione della definizione in rito della controversia e della circostanza che l’esito del giudizio non sia dipeso da una valutazione di merito.
Il Tribunale ha, infine, ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, come previsto dall’art. 35, comma 3, cod. proc. amm. in caso di declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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