Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3948 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. Qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e non potendo giovarsi del proprio contegno inerte.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro n. 5889/2025, pubblicata il 17.07.2025, con la quale era stato accertato il loro diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00 ciascuno.

La sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. I ricorrenti hanno lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. Ha verificato il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha poi precisato un punto di rilievo sostanziale. Qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto conto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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