Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 64 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo dal giudice del lavoro può convenire l’Amministrazione davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza che abbia accertato un diritto soggettivo a contenuto economico. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, il ricorso è ammissibile e fondato ove non risulti l’esecuzione. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione entro il termine fissato e, per l’ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto di un docente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati in ricorso.

Non avendo ottenuto l’esecuzione, la parte creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. L’Amministrazione si è costituita senza dedurre nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava che la sentenza era passata in giudicato il 2 febbraio 2024, in data antecedente alla notificazione del ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Arezzo del 28 maggio 2025, depositata in pari data nel rispetto dei termini dimidiati di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

La sentenza era stata altresì notificata al Ministero presso la sede reale in data 3 ottobre 2024. Risultava quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Su queste basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risultava dagli atti che la sentenza della cui ottemperanza si tratta fosse stata eseguita. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo indicato nel titolo giudiziale.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale ha inoltre disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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