Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 10381 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, resa prima della trattenuta della causa in decisione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. In sede di regolazione delle spese, ove manchi l’accordo tra le parti, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale, che impone la condanna alle spese della parte il cui ricorso risulti originariamente inammissibile perché proposto successivamente all’intervenuta ottemperanza del giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 14490/2025 del TAR Lazio, con cui era stato annullato il provvedimento comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico secondo la Procedura Abilitativa Semplificata. Con il medesimo ricorso era stata chiesta la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo contegno dell’Amministrazione.
Nelle more del giudizio, il Comune aveva rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza adottando una nuova determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, comunicata alla società in pari data. La ricorrente, preso atto dell’avvenuto rilascio del provvedimento satisfattivo, dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite, cui il Comune si opponeva insistendo per la refusione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, richiamando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, provocando la doverosa presa d’atto del giudice. Quest’ultimo, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della legittimità degli atti in assenza di un interesse di parte.||DSML||>
Quanto alle spese di lite, mancando l’accordo tra le parti, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorso era affetto da un profilo di originaria inammissibilità. Il ricorso, notificato nel marzo 2026, era stato infatti proposto successivamente all’adozione della nuova determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, avvenuta nel novembre 2025 e già comunicata alla società istante. L’avvenuta ottemperanza alla sentenza n. 14490/2025, avente carattere satisfattivo, rendeva il ricorso privo di interesse sin dall’origine.
La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle controparti costituite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto. La pronuncia di improcedibilità è stata emessa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con ordine di esecuzione alla pubblica amministrazione.
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Nota della Redazione
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