Inammissibile il ricorso del terzo graduato che non censura la seconda classificata (TAR Puglia n. 91/2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal terzo classificato in una procedura di gara che censuri l’aggiudicazione esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, senza contestare la posizione del secondo graduato. In caso di accoglimento delle censure, infatti, la graduatoria scorrendo in favore del secondo classificato non recherebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, cui non giova neppure un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, ove i vizi dedotti non abbiano carattere tale da travolgere l’intera procedura. Il provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela, che conferma l’aggiudicazione all’esito di una nuova istruttoria, costituisce atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile. La richiesta di svincolo della cauzione da parte del secondo graduato non è indice di carenza di interesse all’aggiudicazione, costituendo conseguenza ex lege dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 106, comma 10, d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

La società ricorrente, terza classificata nella procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un posto di ristoro, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e la successiva determinazione di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela, con cui la stazione appaltante ha confermato l’efficacia dell’aggiudicazione. A fondamento del ricorso, la società ha dedotto la mancata applicazione della decadenza prevista dal disciplinare di gara nei confronti dell’aggiudicataria per il ritardo nella costituzione della forma societaria ivi richiesta, sostenendo la legittimità della clausola che la stazione appaltante aveva invece ritenuto nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la determinazione di archiviazione del procedimento di autotutela, adottata all’esito di un’approfondita istruttoria, è qualificabile come atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile in quanto lesivo. Ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente ha agito senza contestare la posizione della seconda classificata, la quale, nell’ipotesi di esclusione dell’aggiudicataria, precederebbe la ricorrente nello scorrimento della graduatoria.

Il Collegio ha escluso che la mancata impugnazione dell’aggiudicazione da parte del secondo graduato e la richiesta di restituzione della cauzione potessero dimostrare una carenza di interesse di quest’ultimo a subentrare. L’inerzia processuale e la richiesta di svincolo della garanzia provvisoria, che costituisce effetto automatico dell’aggiudicazione, non sono indici significativi di un difetto di interesse, che resta comunque potenziale rispetto allo scorrimento della graduatoria.

Secondo il consolidato principio giurisprudenziale richiamato, in assenza di un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’aggiudicazione e non ricorrendo l’ipotesi di un interesse strumentale alla ripetizione dell’intera gara, il ricorso del terzo classificato è dichiarato inammissibile. La pronuncia di rito è stata resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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