Nullità del rapporto di pubblico impiego e onere probatorio ex art. 2126 c.c. (TAR Puglia n. 770 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, in assenza di previo concorso pubblico, non può configurarsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’amministrazione, nemmeno in via di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c. L’azione fondata su tale disposizione, avendo natura retributivo-corrispettiva e non risarcitoria, grava sul lavoratore che agisce l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi dello svolgimento delle prestazioni lavorative in favore dell’ente pubblico, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare quanto percepito in ragione della medesima vicenda sostanziale.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti di una cooperativa che forniva servizi amministrativo-contabili all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Puglia (Ersap), agivano dinanzi al TAR per ottenere la condanna della Regione Puglia, subentrata all’ente estinto, al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per le ultime mensilità del rapporto e al risarcimento del danno per la cessazione dell’attività lavorativa. Essi assumevano di aver svolto, in via di fatto, attività alle dipendenze dell’ente pubblico, con violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui alla legge n. 1369/1960. Il giudizio era stato riassunto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4632 del 2020, che aveva rinviato la causa al primo giudice, riformando la declaratoria di estinzione pronunciata dal TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente richiamato il proprio precedente, costituito dalla sentenza n. 860 del 1997, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4276 del 2003, che aveva escluso la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con l’Ersap in mancanza del previo esperimento di una procedura concorsuale, ai sensi della legge regionale n. 12/1982.

Il collegio ha quindi rilevato come le pregresse decisioni non avessero mai accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto con l’ente, né risultasse dimostrata la diretta riferibilità dell’attività lavorativa all’Ersap. Gli elementi allegati dai ricorrenti apparivano, infatti, inidonei a comprovare le mansioni effettivamente svolte, gli orari e le modalità di svolgimento della prestazione in favore dell’ente, essendo essi risultati formalmente dipendenti della cooperativa.

La retribuzione per i periodi rivendicati, inoltre, andava imputata alla società che gestiva il personale, la quale emetteva fatture per i servizi resi all’ente. La convenzione con l’Ersap, d’altronde, era cessata nel marzo del 1997, sicché alcuna pretesa poteva vantarsi per le mensilità successive all’interruzione del rapporto contrattuale tra la cooperativa e l’ente regionale.

In ordine all’onere probatorio, il TAR ha richiamato la pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, n. 25169 del 2019, secondo cui l’azione ex art. 2126 c.c. ha natura retributivo-corrispettiva, con la conseguenza che il lavoratore deve allegare e provare lo svolgimento delle prestazioni in favore dell’amministrazione. Alla luce di tali rilievi, il collegio ha respinto anche le domande risarcitorie e quelle relative alle differenze retributive, per carenza di idonei parametri di riscontro, compensando le spese di lite per la peculiarità e complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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