Revoca del nulla osta per lavoro stagionale e controllo successivo dei presupposti (TAR Veneto n. 1495 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, non consolida alcuna posizione di affidamento in capo al lavoratore. Ove tali elementi emergano nel controllo successivo, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di una carenza genetica dei presupposti, non esercizio di autotutela discrezionale, con la conseguenza che non trovano applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 né la comparazione con l’interesse pubblico. La tutela del lavoratore presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti di accesso alla procedura. Il frazionamento della domanda giudiziale in presenza di posizioni identiche e di unicità della vicenda aziendale integra, per il giudice, una fattispecie suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la revoca del nulla osta già rilasciatogli per l’assunzione alle dipendenze di una società agricola nell’ambito della procedura dei flussi stagionali. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023; il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 nel regime acceleratorio dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

In data 2 febbraio 2024 l’ITL esprimeva parere negativo per carenza documentale; seguiva un ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza n. 1072 del 2025 che imponeva all’Amministrazione di provvedere. Riattivata l’istruttoria, la Prefettura avviava il procedimento di revoca con preavviso del 14 luglio 2025 e adottava il provvedimento conclusivo. Respinta la domanda cautelare, il ricorrente insiste per l’annullamento deducendo vizi di partecipazione, motivazione e affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, la comunicazione di avvio reca quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individua l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative, ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio si è perciò effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni documentali: il ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito.

Quanto alla valutazione delle osservazioni tardive, il principio invocato — secondo cui l’Amministrazione deve esaminare le memorie pervenute prima del provvedimento finale anche oltre il termine dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 — non è controverso, ma non conduce all’annullamento: il provvedimento dà conto dei solleciti, dell’adempimento parziale e delle ragioni del persistere dei motivi ostativi.

Sul secondo motivo, il Tribunale corregge l’inquadramento del ricorrente: la fattispecie non è regolata dall’art. 21-nonies, bensì dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che prevede la revoca quale conseguenza automatica del sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998. La revoca non postula una nuova ponderazione discrezionale, ma si atteggia come effetto legale di una carenza genetica. In senso conforme il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, sez. VI, ord. 19 febbraio 2026, n. 501 e Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti. L’affidamento non è tutelabile in senso impeditivo, anche perché il visto d’ingresso era stato ottenuto dopo il preavviso negativo dell’ITL.

Sul terzo motivo, la motivazione è ampia ed esaustiva e la motivazione per relationem è legittima, essendo l’atto richiamato conoscibile e puntuale. Quanto alla competenza, l’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicarla nel luogo effettivo della prestazione, ma questo deve essere documentato: l’apertura dell’unità produttiva è stata provata solo il 9 luglio 2025, i contratti di appalto non surrogano la prova della sede e la mobilità della manodopera aggrava l’onere documentale. La scheda contrattuale ometteva dati essenziali, i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successivi all’ingresso non colmano la carenza originaria, né la dichiarazione d’impegno a produrre documentazione futura. Non provata l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore. In un atto plurimotivato la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento.

Il Collegio conferma infine la reiezione del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, condanna il ricorrente alle spese e dispone la trasmissione degli atti all’Ordine forense in relazione al frazionamento di venti giudizi identici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *