Ottemperanza a giudicato su carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 74 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi alla decisione. Esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione: la loro esatta misura e decorrenza va verificata secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 218/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00. La decisione è stata confermata, sul punto, dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 632/2024, ed è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione, che non ha adempiuto. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna a una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Non sono invece dovute le somme richieste in via ulteriore.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese di causa, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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