Accesso agli atti di gara: legittimazione del non concorrente e interesse strumentale (TAR Sicilia n. 1947 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che non ha partecipato né alla gara né alla procedura competitiva di cessione del ramo d’azienda non è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti esecutivi del contratto pubblico, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990. La legittimazione riconosciuta al non concorrente concerne la sola impugnazione della lex specialis, non gli atti successivi all’affidamento, poiché difetta la titolarità di una situazione giuridica incisa dal provvedimento. L’interesse difensivo deve preesistere all’istanza e risultare dalla motivazione della domanda, con rigoroso vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra documenti richiesti e situazione finale controversa; è inammissibile introdurre in giudizio ragioni nuove rispetto a quelle esposte in sede procedimentale. L’accesso civico generalizzato non può costituire surrogato dell’accesso documentale per soddisfare finalità egoistiche o esplorative.

Il Fatto

La società ricorrente aveva manifestato interesse, senza presentare offerta, per la procedura competitiva relativa alla cessione del ramo d’azienda comprendente i lavori di una piattaforma logistica portuale, ritenendo sussistente una carenza di copertura finanziaria dell’opera. Con istanza del 16 dicembre 2025, qualificata come accesso documentale e civico generalizzato, aveva chiesto copia di contratti d’appalto, atti di cessione, determinazioni dirigenziali e documentazione tecnico-economica dei lavori.

Il Commissario Straordinario, con provvedimento del 30 gennaio 2026, aveva rigettato l’istanza per difetto di interesse concreto, diretto e attuale, escludendo la legittimazione del soggetto non partecipante e qualificando gli atti esecutivi come estranei alla sfera giuridica dell’istante. La società ha impugnato il diniego con ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 36/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’istanza qualificata come “integrata”, rilevando che l’amministrazione ha il dovere di rispondere in modo motivato sui presupposti di entrambe le forme di accesso, secondo l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020. Passa poi all’esame dell’accesso documentale, richiamando l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza sul carattere strumentale dell’istituto.

Il punto centrale è che l’art. 22 della legge n. 241/1990 esige una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, con un interesse che deve essere diretto, concreto e attuale. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 e la n. 10 del 2020, il Tribunale ribadisce che l’interesse deve preesistere all’istanza e non essere costruito ex post con finalità esplorativa.

Nel caso concreto, la ricorrente non aveva partecipato né alla gara né alla procedura competitiva. Il Collegio esclude così la sussistenza di un interesse qualificato e differenziato, estendendo al caso di specie il principio della Cons. Stato n. 3979 del 2024 e della n. 1353 del 2025, secondo cui l’ostensione al non concorrente incrina la fiducia del partecipante. L’interesse alla riedizione della gara, introdotto solo in ricorso, è inammissibile perché nuovo rispetto all’istanza.

Quanto all’accesso civico generalizzato, il Tribunale osserva che esso soddisfa esigenza di cittadinanza attiva e non può essere sorretto da finalità esclusivamente egoistiche. La richiesta si palesa diretta a fini privati ed esplorativi, operando come surrogato dell’accesso documentale, in contrasto anche col principio di buona fede ex art. 1175 cod. civ. Il Collegio precisa che l’accesso non è precluso alla società in quanto tale, ma per l’uso privato dichiarato.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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