Diniego di reimpiego per il militare carente deontologicamente: annullamento per omesso preavviso di rigetto e motivazione (TAR Puglia n. 768 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea di un militare ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992 è legittimamente revocata allorché vengano meno i presupposti normativi che l’hanno giustificata, con conseguente rientro dell’interessato presso l’ente di appartenenza. Tale provvedimento, avendo natura vincolata, non è annullabile per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, quando risulti palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Diversamente, il diniego della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità, espressione di potere discrezionale, deve essere preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 ed essere sorretto da una motivazione effettiva, non potendo la carenza motivazionale essere sanata dalla regola sui vizi non invalidanti.

Il Fatto

Una militare dell’Esercito Italiano, in servizio presso una sede diversa da quella di residenza, aveva ottenuto l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992 per assistere un familiare. A seguito del decesso del familiare, l’amministrazione revocava i benefici e disponeva il rientro dell’interessata presso l’ente di appartenenza, che nel frattempo era stato soppresso e riconfigurato. La militare, dedotte particolari esigenze personali e familiari, chiedeva il reimpiego per situazioni di particolare gravità, ma il Comando competente rigettava l’istanza senza addurre specifiche ragioni. La ricorrente impugnava i relativi provvedimenti, deducendo plurimi vizi procedimentali e motivazionali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha in primo luogo escluso l’illegittimità dei provvedimenti di perdita di forza, assunzione in forza e revoca dei benefici di cui alla legge n. 104/1992. Tali atti, infatti, costituivano l’esito necessario e conseguenziale della sopravvenuta carenza dei presupposti normativi che legittimavano l’assegnazione temporanea. La loro natura vincolata comporta l’inapplicabilità del rimedio dell’annullamento per violazione delle norme sul procedimento, in forza del disposto dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990.

La Corte ha invece accolto il ricorso limitatamente al diniego della proposta di reimpiego. Ha ritenuto fondata la censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto, rilevando che tale adempimento è volto a garantire la partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo e a instaurare un contraddittorio in funzione collaborativa e difensiva, in coerenza con il principio del giusto procedimento.

Il Collegio ha, inoltre, dichiarato fondata anche la doglianza relativa al difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato, esercizio di attività discrezionale, si limitava ad affermare che non ricorrevano i presupposti, senza esplicitare le ragioni ostative. Secondo il costante orientamento richiamato, la motivazione costituisce il fondamento del legittimo esercizio del potere amministrativo e non può essere surrogata dalla clausola di salvezza dei vizi non invalidanti, che opera solo per le violazioni formali.

In accoglimento parziale del ricorso, il giudice ha disposto l’annullamento del diniego ai fini di un nuovo esame dell’istanza, con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all’esito solo parzialmente favorevole alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *