Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 186 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, e sia stato notificato all’Amministrazione presso il suo domicilio reale. Alla proponibilità dell’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione è necessario il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della retribuzione professionale docente per l’importo di euro 436,50.
La sentenza azionata era stata pubblicata e poi notificata al Ministero, senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, disposizione da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, destinatario di apposita istanza della parte ricorrente indicante anche il proprio codice fiscale.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero intimato e liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.
Nota della Redazione
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