L’ottemperanza per il giudicato sul beneficio ex legge n. 107/2015 (TAR Marche n. 866 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza passata in giudicato all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un titolo esecutivo non eseguito, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione inadempiente un termine per provvedere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La costituzione formale dell’Amministrazione, priva di deduzioni contrarie alla spettanza della pretesa, non osta all’accoglimento del ricorso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda del ricorrente, docente di ruolo, riconoscendo il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici indicati in sentenza. Passata in giudicato la pronuncia, il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo rispettato il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996: la sentenza, notificata all’Amministrazione in data 21 ottobre 2024, non aveva ricevuto esecuzione entro i 120 giorni previsti dalla norma, sicché l’azione di ottemperanza poteva essere validamente proposta.
Nel merito, il giudice ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa azionata. L’accertata inerzia, unita all’assenza di contestazioni, ha determinato l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, fatti salvi gli importi eventualmente già corrisposti.
Per garantire l’effettività della tutela, il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con il compito di provvedere, entro i successivi centoventi giorni, a ogni atto necessario all’esecuzione dell’incarico, incluse le variazioni di bilancio.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
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Nota della Redazione
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