Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto decreto di V.I.A. (TAR Basilicata n. 196 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso di valutazione di impatto ambientale, intervenuta nel corso del giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione sull’istanza di avvio del procedimento, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l’atto sopravvenuto soddisfa integralmente l’interesse fatto valere in giudizio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde dall’accertamento della fondatezza o meno della pretesa azionata e non richiede una pronuncia nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità del caso e della possibile tardività del ricorso rispetto al termine di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato in data 17 maggio 2022 un’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 19,96 MW, con contestuale utilizzo del terreno per attività agricole, nel Comune di Montemilone. Ritenendo illegittimamente protratto il silenzio delle amministrazioni competenti — la Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — la società aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Si erano costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, medio tempore, era intervenuta in data 8 maggio 2026 l’adozione del decreto di V.I.A. in relazione al progetto per cui è causa. Tale sopravvenienza ha comportato l’integrale soddisfazione dell’interesse ricorsuale, rendendo non più necessaria una pronuncia sull’illegittimità del silenzio. Il giudice ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta avanzata dalla stessa parte ricorrente con nota depositata in data 12 maggio 2026.
La decisione si fonda sul principio secondo cui la cessazione della materia del contendere consegue a ogni evento sopravvenuto che, eliminando l’incertezza o il pregiudizio lamentato, rende inutile l’accertamento domandato. Nel caso di specie, l’interesse alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio è venuto meno con l’emanazione del provvedimento espresso che ha definito il procedimento amministrativo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda e la circostanza della possibile tardività del ricorso rispetto al termine di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che impone l’impugnazione del silenzio entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
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Nota della Redazione
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