Presunzione di causa di servizio per patologie oncologiche da uranio impoverito (TAR Puglia n. 761 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie oncologiche insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale. Sul militare grava l’onere di dimostrare di avere svolto il servizio tra quelli tipizzati dalla legge in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia manifestatasi abbia carattere oncologico e sia espressiva di quel rischio. Assodati tali elementi, l’amministrazione è onerata della prova contraria, che si sostanzia nella specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio che si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino la correlazione causale risultano viziati per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, militare arruolatosi nel 1992, aveva prestato servizio come infermiere e ferrista di sala operatoria in teatri operativi esteri, in particolare in Kosovo, in quattro missioni consecutive dal 1999 al 2002, e in Iraq dal settembre al novembre 2004. Il complesso campale sanitario di Pec cui era stato assegnato era collocato in una tenda presso la ex industria “Zastava”, che mostrava i segni dei bombardamenti Nato protrattisi fino al giugno 1999. Dall’agosto 2013 il militare aveva cominciato ad avere problemi di salute e gli era stata diagnosticata una patologia oncologica.
L’11 luglio 2016 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, ritenendo la patologia collegata all’esposizione a fattori nocivi nelle missioni estere. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 27 luglio 2018, escludeva il nesso causale, richiamando le schede dosimetriche che indicavano esposizione a radiazioni ionizzanti pari a zero, salvo due eccezioni. Il Ministero della Difesa respingeva la domanda con decreto del 2019. Il diniego era annullato da questo Tribunale per difetto di motivazione, con onere per l’Amministrazione di sollecitare un’accurata istruttoria. In sede di riesame, il Comitato confermava l’esclusione del nesso di causalità e il Ministero emanava un nuovo decreto di rigetto, avverso il quale insorgeva il ricorrente. A seguito del decesso del militare, il giudizio veniva proseguito dagli eredi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la conversione del rito in ottemperanza, rilevando che la precedente sentenza non aveva imposto all’Amministrazione la ricerca di una puntuale causa alternativa della malattia, sicché non poteva invocarsi la consumazione del potere valutativo discrezionale.
Nel merito, il TAR ha applicato il principio di diritto affermato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, secondo cui la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, gravando sull’amministrazione l’onere di provare la specifica genesi extra-lavorativa della patologia. La Plenaria ha rimodulato gli oneri probatori: il militare deve dimostrare di aver svolto il servizio in contesti tipizzati e in particolari condizioni ambientali che abbiano aumentato il rischio di malattia; l’amministrazione deve invece fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato il tipo, il tempo e il luogo delle attività lavorative svolte in missione internazionale e in condizioni ambientali caratterizzate da costante contatto con agenti inquinanti e materiale contaminato da nanoparticelle di uranio impoverito, tanto che nei suoi tessuti erano state riscontrate nanoparticelle compatibili. La patologia oncologica, per tipologia e tempistica, era riconducibile ai suddetti fattori di rischio.
Il Comitato di verifica si era invece limitato ad argomentare che il rischio sussisterebbe solo per chi si sia trovato a brevissima distanza da un mitragliamento con uranio impoverito. Il TAR ha respinto tale deduzione, definendola volta a reintrodurre un argomento già respinto dalla giurisprudenza, che obnubila il dato della contaminazione ambientale: gli studi richiamati dimostrano che le particelle si depositano al suolo, penetrano nelle falde ed entrano nella catena alimentare, sicché l’ingestione di cibi e acqua contaminati comporta il deposito di tali componenti nei tessuti umani senza possibilità di escrezione.
Quanto all’indicazione di cause extra-lavorative, l’Amministrazione si era limitata a un generico accenno all’origine ereditaria e genetica della patologia, non calato nel caso concreto e non supportato da accertamenti. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Ministero alla rifusione delle spese di giudizio, fatte salve le ulteriori valutazioni degli organi amministrativi alla luce dell’effetto conformativo della pronuncia.
Nota della Redazione
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