Accesso agli atti scolastici soddisfatto in corso di causa e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 763 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’integrale esibizione, in corso di causa, della documentazione oggetto di un’istanza di accesso agli atti determina il venir meno dell’interesse sostanziale alla decisione e, quindi, la cessazione della materia del contendere, senza che residui alcuna utilità dalla pronuncia nel merito. La rinuncia alla domanda risarcitoria, autonomamente dichiarata dalla parte ricorrente, non richiede pronuncia nel merito da parte del giudice. La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive, avanzata ai sensi dell’art. 89 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a.), non può essere accolta quando le affermazioni contestate si mantengono nei canoni fisiologici della dialettica processuale, ricostruendo in termini fattuali la vicenda antecedente al contenzioso senza muovere rilievi alla dignità o alla reputazione della parte. La compensazione delle spese di lite non è automatica in caso di cessazione della materia del contendere, ma postula una valutazione comparativa della condotta delle parti, assumendo rilievo tanto la circostanza che l’amministrazione abbia soddisfatto l’istanza solo dopo la proposizione del ricorso, quanto la sua precedente disponibilità e collaborazione, nonché il lasso di tempo fisiologicamente necessario per raccogliere la documentazione richiesta.
Il Fatto
I genitori di una minore, iscritta a un Liceo Scientifico, richiedevano all’istituto scolastico l’accesso integrale a una serie di documenti, ivi incluse le verifiche orali di Italiano e Geostoria con le relative griglie di valutazione, la copia autentica di un elaborato di storia e di un compito di Italiano, nonché il registro elettronico del docente per l’anno scolastico in corso. A fronte del parziale e, a loro avviso, insoddisfacente riscontro fornito dall’amministrazione con due note, i ricorrenti impugnavano tali atti innanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22, 24, comma 7, e 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà. Chiedevano, inoltre, l’accertamento del diritto di accesso con conseguente ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. e il risarcimento del danno.
Con decreto monocratico del 20 maggio 2026, la Sezione respingeva l’istanza cautelare d’urgenza, ritenendo insussistente il requisito dell’ irreparabilità del danno. Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese avversarie. In corso di causa, l’istituto scolastico provvedeva comunque a consentire l’accesso all’intera documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’integrale esibizione della documentazione richiesta dai ricorrenti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso. Tale evenienza è stata ritenuta satisfattiva dell’interesse sostanziale degli istanti, residuando alcuna utilità da una decisione nel merito della controversia. La pronuncia si fonda sul principio per cui il giudizio di accesso è strumentale all’ottenimento del bene della vita, costituito dalla conoscenza degli atti, e viene meno quando tale risultato sia stato comunque conseguito.
In relazione alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha preso atto della rinuncia formulata dalla parte ricorrente nella propria memoria di replica, dichiarando di non doversi pronunciare sul punto. L’adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere e la rinuncia al risarcimento, manifestate per spirito di collaborazione, hanno così definito il thema decidendum, privando il Collegio di ogni potere di cognizione sulla legittimità della condotta dell’amministrazione.
Quanto alla richiesta di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti e offensive contenute nella memoria difensiva dell’Avvocatura erariale, il Collegio l’ha rigettata. Il Tribunale ha precisato che le affermazioni contestate non apparivano lesive della dignità della minore né prive di pertinenza con l’oggetto del giudizio, inserendosi piuttosto nella ricostruzione fattuale della vicenda antecedente al contenzioso. Esse, pur riportando episodi di quotidiana vita scolastica, non muovevano alcun rilievo critico al comportamento della studentessa, mantenendosi pertanto all’interno dei canoni della dialettica processuale.
Sulle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, con contributo unificato a carico della parte ricorrente. La decisione è sorretta da una duplice e concorrente valutazione: da un lato, la circostanza che l’accesso integrale sia stato consentito solo dopo la proposizione del ricorso; dall’altro, la disponibilità e collaborazione mostrata sin da subito dall’istituto scolastico. Il breve lasso di tempo trascorso prima dell’accoglimento è stato ritenuto quello minimo necessario per raccogliere e sistemare la numerosa documentazione, risultando così esclusa la sussistenza di quei comportamenti ostruzionistici e dilatori che la parte ricorrente aveva denunciato.
Nota della Redazione
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