Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pagamento (TAR Lombardia n. 1784 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale è vincolante quanto all’an debeatur, mentre l’entità del capitale residuo e degli interessi non è definitivamente fissata dai conteggi prodotti dal creditore e va verificata secondo il titolo e la legge. Le somme liquidate dal creditore non sono pertanto vincolanti per l’Amministrazione resistente, se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che a quest’ultimo spetti alcun compenso quando l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2821/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico.

Passata in giudicato la decisione, e non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per la somma complessiva di euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla decisione è dunque accertato.

Il Collegio ha però precisato la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi elaborati dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione.

Ne deriva che l’entità del capitale residuo e degli interessi va verificata, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e seguenti cod. civ. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali devono rispettare prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Accolta dunque la domanda, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli ha assegnato il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme, degli accessori di legge e degli interessi maturati, fermo restando che i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso.

Infine, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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