Rimessione in termini per impedimento da COVID: onere di diligenza del privato (TAR Puglia n. 764 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’isolamento fiduciario per COVID-19 del legale rappresentante e dei dipendenti di un’impresa non costituisce un impedimento oggettivo idoneo a fondare la rimessione in termini per la presentazione di una domanda di partecipazione a una procedura di ripartizione di contributi pubblici. L’impedimento deve avere i caratteri dell’oggettività, dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, nonché rivestire natura assolutamente insormontabile; non lo è ove il bando sia stato pubblicato con un considerevole anticipo rispetto alla scadenza e preveda la trasmissione telematica dell’istanza. La pubblicazione di un bando sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l. n. 69/2009, soddisfa gli obblighi di pubblicità legale, sostituendo a tutti gli effetti altre forme di pubblicità. La mancata consultazione del sito da parte dell’interessato è ascrivibile alla sua inerzia e negligenza, in forza del principio di auto-responsabilità di chi partecipa a procedure pubbliche.
Il Fatto
Una società operante nel settore degli appalti di servizi per asili nido e scuole dell’infanzia chiedeva di essere rimessa in termini per presentare la domanda di contributo prevista dal d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, per i soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia. L’istanza era motivata dall’isolamento fiduciario per COVID-19 cui era sottoposta la legale rappresentante, unitamente a diversi dipendenti dell’area amministrativa. L’USR Puglia rigettava l’istanza e, successivamente, approvava l’elenco dei beneficiari dal quale la società risultava esclusa. Avverso il diniego di rimessione in termini e gli atti della procedura la società proponeva ricorso e motivi aggiunti, deducendo la mancata pubblicazione del decreto direttoriale di riparto in Gazzetta Ufficiale, l’insussistenza di un termine perentorio, l’impedimento oggettivo e la disparità di trattamento rispetto ad altri Uffici Scolastici Regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti, assorbita dall’infondatezza nel merito del ricorso. Quanto alla censura sulla mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale del MIUR n. 1136/2020, il Collegio esclude che si tratti di atto normativo: esso costituisce atto di alta amministrazione, di natura strumentale al riparto delle risorse. Gli obblighi di pubblicazione legale risultano peraltro soddisfatti dalla pubblicazione sul sito istituzionale, in applicazione dell’art. 32, comma 1, della l. n. 69/2009, che attribuisce a tale forma di pubblicità efficacia sostitutiva di ogni altra forma di pubblicità legale.
Quanto alla pubblicazione del bando dell’USR Puglia, essa risulta coerente con gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e con l’art. 12 della l. n. 241/1990, oltre che con la normativa regionale invocata dalla ricorrente. Il Collegio osserva che gli altri candidati hanno avuto conoscenza del bando e che la ricorrente stessa ne ha avuto conoscenza, sia pure tardivamente, essendo stata esclusa solo per la mancata trasmissione della domanda.
Sul diniego di rimessione in termini, il TAR rileva che il bando era stato pubblicato circa un mese prima della scadenza e che la domanda doveva essere trasmessa telematicamente. L’isolamento fiduciario non costituisce un impedimento assolutamente insormontabile e non è tale da impedire la consultazione del sito dell’Amministrazione o l’invio dell’istanza dal proprio domicilio. La situazione descritta dalla ricorrente, perdurando l’emergenza pandemica da almeno sei mesi, era prevedibile: un’organizzazione complessa, che partecipa abitualmente a procedure pubbliche, avrebbe dovuto apprestare sistemi di gestione idonei a scongiurare le conseguenze di impedimenti del personale o del legale rappresentante.
Il termine per la presentazione della domanda ha natura perentoria, come emerge dalla natura della procedura; la rimessione in termini vulnererebbe la par condicio tra i partecipanti e l’affidamento dei beneficiari, essendo l’istanza successiva alla pubblicazione dell’elenco. Le giustificazioni addotte non presentano i caratteri dell’oggettività, dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, sicché il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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