Accesso difensivo alle offerte negli appalti: occorre la prova dell’indispensabilità (TAR Puglia n. 742 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo alla documentazione di gara, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e i relativi giustificativi, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, non può essere motivato dal mero richiamo alla necessità di predisporre la difesa in giudizio. È necessario dimostrare la specifica e concreta indispensabilità dei documenti richiesti, funzionale alla difesa in uno specifico contenzioso. Un’istanza di accesso qualificabile come esplorativa, volta a sondare l’opportunità di proporre ricorso, non legittima l’ostensione di informazioni riservate coperte da segreto tecnico o commerciale.
Il Fatto
Una società consortile, seconda graduata in una procedura aperta per l’affidamento di servizi di call center, presentava istanza di accesso per ottenere l’offerta tecnica e i giustificativi dell’aggiudicatario. L’Amministrazione sanitaria concedeva un accesso parziale all’offerta tecnica, oscurando gran parte delle pagine per motivi di segreto tecnico/commerciale, e negava integralmente l’accesso ai giustificativi. La società ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione delle norme sull’accesso difensivo e chiedendo l’ostensione completa della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha chiarito che la disciplina dell’accesso agli atti nelle procedure di affidamento, di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, va coordinata con i principi generali di cui alla legge n. 241/1990.
In particolare, la Corte ha evidenziato come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisca l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici. Tuttavia, tale principio non è assoluto e deve essere bilanciato con la tutela del segreto tecnico e commerciale.
Il giudice amministrativo ha sottolineato che la richiesta di accesso all’offerta dell’aggiudicatario non può basarsi sul generico intento di verificare l’opportunità di un’azione giudiziaria. La prova dell’indispensabilità del documento richiesto è il punto di equilibrio tra le esigenze difensive e la riservatezza, e deve essere fornita da chi richiede l’accesso.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva già ricevuto una documentazione sostanziosa e non aveva ancora formalizzato un ricorso avverso l’aggiudicazione. Tale circostanza ha portato il Tribunale a qualificare l’istanza come meramente esplorativa, non essendo stata dimostrata la concreta indispensabilità dei documenti per una compiuta difesa in un giudizio specifico. La stazione appaltante ha pertanto legittimamente opposto il diniego, avendo motivato le ragioni dell’oscuramento sulla base dell’opposizione dell’aggiudicatario a tutela dei propri segreti tecnici.
Nota della Redazione
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