La procura generica in foglio separato rende inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3417 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti rilasciata su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso nativo digitale, quando la procura stessa non rechi gli elementi identificativi della controversia, quali l’oggetto, le parti e l’autorità giudiziaria adita. La mera allegazione telematica della copia informatica della procura analogica non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto, né garantisce che la parte abbia avuto contezza del contenuto dell’atto né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Tale carenza non è sanabile ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concessa l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Alcuni docenti, già vittoriosi davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica per il sostegno alla formazione, proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato. Chiedevano pertanto la condanna del Ministero all’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla penalità di mora.
Il Ministero si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la genericità della procura alle liti. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio la questione e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente chiarito che l’assenza del difensore dei ricorrenti all’udienza non impone l’avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché la mancata comparizione implica rinuncia implicita al contraddittorio, come affermato dalla giurisprudenza citata.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non indicava gli estremi del provvedimento da eseguire né la parte resistente. Ha quindi applicato il disposto dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede la procura speciale, ossia una procura che indichi l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità adita.
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce, richiamando l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Tale disposizione, se certifica l’autografia della sottoscrizione, non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto, né dimostra che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso, come invece richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio ha richiamato il principio per cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, esistente al momento della proposizione, e pertanto non è configurabile il potere di rinnovazione. Ha infine escluso la concessione dell’errore scusabile, in quanto la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha solo confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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