Cessionario credito incentivo non legittimato su decadenza ma tenuto alla restituzione (Cons. Stato n. 10358 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del credito avente ad oggetto la tariffa incentivante non è titolare del diritto all’incentivo, che spetta al responsabile dell’impianto, e non è pertanto legittimato a impugnare il provvedimento di decadenza, che incide nella sua sfera giuridica solo in via mediata e riflessa. La decadenza dalla tariffa per difetto originario dei requisiti di ammissione ha natura non sanzionatoria ma ripristinatoria: accerta l’inesistenza ab origine del diritto di fonte legale. Ne deriva l’obbligo del cessionario di restituire in via solidale quanto ricevuto, sia sul piano pubblicistico sia su quello civilistico dell’indebito oggettivo. Il pagamento dell’incentivo in assenza del correlato diritto integra indebito ex art. 2033 cod. civ., a prescindere dalla buona fede dell’accipiens.

Il Fatto

Una società, responsabile di un impianto fotovoltaico ammesso al terzo conto energia, sottoscriveva con il GSE la convenzione per il riconoscimento della tariffa incentivante. Un istituto di leasing finanziava la realizzazione dell’impianto mediante un contratto di lease back e riceveva dal responsabile la cessione dei crediti relativi all’incentivo, a garanzia delle rate di finanziamento. Il GSE accettava la cessione riservandosi di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

All’esito di una verifica, il Gestore accertava l’artato frazionamento di un unico impianto in più impianti di potenza inferiore a 1 MW, finalizzato a eludere la procedura di autorizzazione unica regionale. Disponeva quindi la decadenza dalla tariffa nei confronti del solo responsabile e chiedeva al cessionario la restituzione degli importi corrisposti. Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso del cessionario avverso la decadenza e respingeva le censure sulla pretesa restitutoria. Proponeva appello il cessionario, insistendo sulla propria legittimazione e sull’insussistenza dell’obbligo di restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Titolare del diritto alla tariffa è il responsabile dell’impianto, unico soggetto nei cui confronti il GSE dispone l’ammissione e sottoscrive la convenzione. La decadenza incide in via diretta e immediata solo nella sfera giuridica del responsabile; per l’avente causa la fonte costitutiva del diritto è un negozio di diritto privato, su cui la decadenza produce effetti in via mediata per il venir meno della convenzione. Il diritto all’incentivo non è trasferibile autonomamente dall’esercizio dell’impianto.

Il cessionario riceve il pagamento, ma la titolarità del credito resta in capo al cedente, stante la stretta connessione tra incentivo ed esercizio dell’impianto. Richiamando la Adunanza plenaria n. 3 del 2022 e la Adunanza plenaria n. 15 del 2024, la Sezione ribadisce che solo il titolare dell’interesse legittimo può agire in sede demolitoria o risarcitoria: l’avente causa resta estraneo all’esercizio del potere e non può surrogarsi al titolare, né ex art. 2900 cod. civ. né in forza di un negozio di diritto privato. Ne segue l’inammissibilità dei motivi relativi alla decadenza, con conseguente estraneità del cessionario al procedimento di verifica e ai relativi obblighi di comunicazione.

Quanto alla pretesa restitutoria, la Corte ne afferma la fondatezza su entrambi i piani. Sul piano pubblicistico, la decadenza è vicenda estintiva ex tunc: difettava ab origine l’autorizzazione unica regionale, elemento costitutivo della fattispecie legale del beneficio. Accertata l’insussistenza del titolo autorizzatorio, il GSE era tenuto a dichiarare la decadenza e a recuperare le somme presso tutti i destinatari dei pagamenti, trattandosi di incentivi pubblici non nella disponibilità del gestore.

Sul piano civilistico, la fonte del diritto è la legge e il provvedimento di ammissione, mentre la convenzione regola solo i profili patrimoniali: la decadenza travolge la convenzione perché viene meno il diritto di credito che essa era volta a regolare. Il pagamento in assenza del correlato diritto configura indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., e la cessione ha ad oggetto un credito ab origine inesistente. Il cessionario può far valere la garanzia verso il cedente ex art. 1266 cod. civ., ma non trattenere quanto percepito: irrilevante la restituzione al cedente delle somme ritenute in garanzia, attinente al rapporto di valuta. Respinta anche la censura sull’affidamento, trattandosi di operatore professionale e di diritto riconosciuto sotto condizione risolutiva legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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