Esclusione per mancato piano assorbimento personale: prevale il principio del risultato (TAR Puglia n. 740 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 impone di assicurare la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Ne consegue che l’esclusione di un operatore economico per la mancata produzione di un documento richiesto dal disciplinare di gara è illegittima qualora la lex specialis non abbia espressamente comminato una sanzione espulsiva per quell’adempimento. La clausola sociale, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, non richiede formule sacramentali: l’impegno ad applicare integralmente il CCNL di settore costituisce adempimento sufficiente, dovendo l’esclusione colpire solo la carenza sostanziale della documentazione che impedisca alla stazione appaltante di valutare l’offerta.

Il Fatto

La società ricorrente, capogruppo di un RTI, ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’ASL per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e trasporto valori. La stazione appaltante ne ha disposto l’esclusione per non aver prodotto la relazione concernente il piano di assorbimento del personale, richiesta dal paragrafo 12 del disciplinare relativo alla busta tecnica.

La società ha impugnato l’esclusione, deducendo che il disciplinare non subordinava la produzione di tale documento ad alcuna comminatoria espressa e che la concorrente aveva assunto l’impegno ad applicare integralmente la clausola sociale tramite il richiamo al CCNL di settore. Il Tar, in sede cautelare, aveva già sospeso l’esclusione e la causa è stata decisa all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso ravvisando la violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Tale principio, nella sua declinazione volta ad assicurare la massima partecipazione alle gare, è violato dall’illegittima estromissione di un operatore che avrebbe potuto aspirare all’aggiudicazione. Il giudice ha rilevato come la lettura della legge di gara operata dalla stazione appaltante fosse improntata ad eccessivo formalismo.

Dal confronto tra le previsioni del disciplinare è emerso che, mentre per la relazione tecnica dei servizi offerti era espressamente prevista l’inammissibilità dell’offerta in caso di mancata presentazione, per la relazione sul piano di assorbimento del personale mancava una simile comminatoria. Il Collegio ha quindi escluso che la clausola sociale imponga di impegnare il concorrente con formule sacramentali o mediante una specifica relazione, la cui assenza non può trasformarsi in causa di esclusione non prevista espressamente.

Il richiamo alla clausola di esclusione per carenza sostanziale della documentazione è stato interpretato nel senso che essa sanziona non la mera incompletezza, ma un deficit tale da impedire alla stazione appaltante di ricostruire la volontà del concorrente di assumere gli obblighi di gara. Nel caso di specie, l’impegno ad applicare integralmente la clausola sociale nei termini del CCNL di settore — richiamato sia nella risposta ai chiarimenti del RUP sia nella dichiarazione di impegno depositata — rendeva inequivocabile l’assunzione dell’obbligo.

Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e l’esclusione annullata, con condanna dell’ASL alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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