Sospensione dell’efficacia del nulla osta per i Paesi a rischio: non è silenzio-inadempimento la pendenza delle verifiche speciali (TAR Puglia n. 199 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-rifiuto o inadempimento, ex art. 117 c.p.a., presuppone l’esistenza di un obbligo specifico in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, nonché la perdurante inerzia al momento della pronuncia. La pendenza di verifiche istruttorie, disposta da una disciplina speciale di carattere urgente, integra un esercizio legittimo dell’azione amministrativa e non è configurabile come silenzio-inadempimento. L’art. 2, comma 4, legge n. 241/1990 esclude i procedimenti in materia di immigrazione dall’applicazione dei termini ordinari di conclusione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, cooperativa con numerosi addetti alle dipendenze, impugnava il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sull’istruttoria relativa al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro subordinato per 178 cittadini del Bangladesh. I relativi nulla osta erano stati rilasciati ma la loro efficacia risultava sospesa ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, in attesa della conferma espressa dello Sportello unico immigrazione a seguito delle verifiche straordinarie previste per i cittadini di Paesi a rischio.
La società lamentava la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché l’eccesso di potere per sviamento, deducendo l’illegittimità della sospensione a tempo indefinito dei procedimenti e l’inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il presupposto dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, individuato nell’esistenza di un obbligo specifico di provvedere e nella persistenza dell’inerzia al momento della decisione. Ha quindi esaminato la natura della disciplina introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, qualificandola come legge-provvedimento. Con tale disciplina, il legislatore ha introdotto una sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini di Stati a rischio di documentazione contraffatta, subordinandola a una conferma espressa dello Sportello unico, a seguito di verifiche straordinarie.
La norma, di carattere speciale e urgente, si pone come deroga al meccanismo di semplificazione del d.p.c.m. 27 settembre 2023 (decreto flussi 2023-2025), che aveva mostrato utilizzi strumentali o fraudolenti.
Dalle relazioni dell’amministrazione, anche quelle rese in esito all’ordinanza istruttoria, è emerso che le verifiche sui singoli lavoratori erano in corso di definizione, con alcune posizioni già esaminate e altre in valutazione. In un caso era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta, preceduto dal preavviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, su parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro per insufficienza reddituale.
La pendenza di tali attività istruttorie, funzionali alla conferma espressa richiesta dalla legge, ha escluso la configurabilità di un silenzio-inadempimento censurabile. Il Collegio ha precisato che il termine del procedimento non può essere quello ordinario di 30 giorni (art. 2 legge n. 241/1990), né quello di 60 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, dovendosi riferire le verifiche a ciascuna delle 178 domande presentate per singoli lavoratori. Ha inoltre ricordato che l’art. 2, comma 4, legge n. 241/1990 esclude espressamente i procedimenti in materia di immigrazione dall’applicazione dei termini generali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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