Sottoscrizione della clausola di salvaguardia e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 727 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione dell’accordo contrattuale annuale con l’Azienda sanitaria locale, che contenga la c.d. clausola di salvaguardia — con la quale la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, rinunciando alle azioni e impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti — determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La clausola di salvaguardia non integra una indebita compressione della libertà d’impresa né del diritto di agire in giudizio, richiamando lo schema dell’acquiescenza e costituendo un equilibrato bilanciamento tra le esigenze imprenditoriali dell’operatore sanitario e valori di rilievo costituzionale quali il corretto impiego delle risorse economiche e la salvaguardia del diritto alla salute degli assistiti.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestisce un centro riabilitativo autorizzato e accreditato con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato la delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2185/2021. Il provvedimento regionale, integrando una precedente delibera, disponeva un aggiornamento tariffario forfettario del 7% per le prestazioni di riabilitazione, prevedendo un ulteriore incremento del 5% per gli erogatori che applicassero un determinato CCNL. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, che impone la determinazione delle tariffe sulla base dei costi standard di produzione e non in modo differenziato tra le strutture, nonché la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che il collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in udienza, recependo l’eccezione sollevata dalla difesa regionale. In seguito alla proposizione del ricorso, la società aveva sottoscritto in data 20.2.2023 il contratto con la ASL per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in regime riabilitativo, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978.

L’art. 9 della convenzione stipulata conteneva la c.d. clausola di salvaguardia, con la quale la struttura accettava espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto collegato o presupposto, rinunciando alle azioni e impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro provvedimenti già adottati e conoscibili.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, ripetutamente affermato dal TAR Campania e avallato dal giudice di appello, secondo cui dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia discende l’inammissibilità dell’impugnativa complessivamente considerata (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 14 aprile 2026, n. 2360; TAR Campania, Napoli, Sezione I, 29 aprile 2024, n. 2857). In particolare, la sottoscrizione dell’accordo contrattuale successivo all’impugnazione fa venir meno l’interesse al ricorso, in quanto la struttura ha accettato volontariamente le condizioni economiche e normative del rapporto convenzionale.

Il Tribunale ha inoltre confermato la legittimità di tali clausole, richiamando il Consiglio di Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7178, secondo cui esse non integrano alcuna indebita compressione né della libertà d’impresa né del diritto di agire in giudizio, poiché richiamano lo schema dell’acquiescenza, ricollegando alla sottoscrizione del contratto – alla quale l’operatore sanitario che intenda operare nel settore pubblico è tenuto – l’effetto di una rinuncia a contestare i provvedimenti di programmazione della spesa sanitaria. Tale effetto si pone come un equilibrato bilanciamento tra le esigenze imprenditoriali dell’operatore e altri valori di rilievo costituzionale, quali la necessità di un corretto impiego delle risorse economiche e la salvaguardia del diritto alla salute degli assistiti.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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