La clausola di revisione prezzi può prevedere un termine decadenziale non eccessivamente restrittivo (TAR Puglia n. 255 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti di appalto di servizi è disciplinata da norma imperativa, che si inserisce automaticamente nel contratto ex art. 1339 c.c., ma non vieta di subordinare l’attivazione della revisione a termini di decadenza convenzionali. Il patto che introduce un termine decadenziale è valido purché non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2965 c.c.. Un termine di tre mesi dall’inizio del periodo di riferimento per la presentazione della richiesta di adeguamento non è illegittimo, poiché lascia all’appaltatore un adeguato spatium deliberandi per valutare i dati ISTAT. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sulla spettanza della revisione prezzi. La nullità di una clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative non è soggetta ai termini di decadenza dell’azione di annullamento.
Il Fatto
Una società, affidataria del servizio di igiene urbana del Comune, chiedeva la revisione del canone d’appalto ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, con decorrenza dal 1° luglio 2013. L’amministrazione negava l’adeguamento poiché la richiesta era stata presentata oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, a pena di decadenza. La società impugnava il diniego, deducendo la nullità della clausola per violazione di norme imperative e chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione.
In pendenza del giudizio, la società reiterava la richiesta, ottenendo un riconoscimento parziale del compenso per il periodo successivo, ma non per il periodo precedente, con nota dell’8 novembre 2023. La società proponeva quindi motivi aggiunti avverso tale diniego. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e la tardività dell’azione di nullità della clausola.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le eccezioni in rito. Ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a., trattandosi di controversia sulla spettanza della revisione prezzi (an debeatur), e non di mera pretesa di adempimento contrattuale. Ha quindi respinto l’eccezione di tardività dell’azione di nullità, chiarendo che la nullità dedotta riguarda una clausola contrattuale, disciplinata dal codice civile, e non un provvedimento amministrativo: la nullità civilistica non è soggetta ai termini decadenziali di cui all’art. 31, comma 4 c.p.a..
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto in sostituzione delle clausole difformi, ma la sua portata precettiva è circoscritta all’obbligo di prevedere una clausola di revisione e di procedimentalizzare l’adeguamento. La norma non pone alcun divieto di subordinare la pretesa a termini di decadenza convenzionali.
Il limite alla legittimità di tali termini si ricava dall’art. 2965 c.c., che vieta i soli patti che rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Il Collegio ha ritenuto che il termine di tre mesi previsto dal CSA non presenti tale profilo di illegittimità, poiché consente all’appaltatore di prendere atto dei dati ISTAT e di valutare la convenienza della richiesta.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti infondati, non ravvisando elementi per discostarsi dal precedente richiamato, e ha compensato le spese di lite per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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