Il potere di disposizione dell’Ispettorato non può sostituirsi all’autonomia collettiva (TAR Marche n. 857 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di disposizione di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 è un provvedimento amministrativo definitivo e immediatamente esecutivo, la cui cognizione appartiene al giudice amministrativo e che è soggetto a immediata impugnazione, senza necessità di attendere l’eventuale successiva sanzione per inottemperanza. Il potere di disposizione ha carattere residuale e può essere esercitato solo in presenza di un obbligo di fonte legale o contrattuale non già assistito da specifiche sanzioni, non potendo l’Ispettorato sostituirsi all’autonomia collettiva o negoziale delle parti, né imporre un facere specifico laddove la legge o il CCNL lascino al datore di lavoro margini di scelta organizzativa.
Il Fatto
In seguito a un accesso ispettivo, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’INPS contestavano alla società ricorrente diverse irregolarità, notificando un verbale unico di accertamento con diffida al versamento di contributi e adottando distinti verbali di disposizione. Con tali atti l’amministrazione imponeva alla società, tra l’altro, di stipulare entro tre mesi accordi aziendali o individuali per disciplinare permessi retribuiti e procedure di gestione delle ferie, nonché di riassegnare un lavoratore alle mansioni svolte all’atto dell’assunzione.
La società impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR, deducendo l’illegittimità dell’esercizio del potere di disposizione, ritenuto esercitato oltre i limiti fissati dall’art. 14 d.lgs. n. 124/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2778 del 2024, condividendone le conclusioni in ordine alla natura di provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo dell’atto adottato ex art. 14, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e immediata impugnabilità, indipendentemente dall’inflizione della successiva sanzione per inottemperanza.
Nel merito, il TAR ha ricordato che, secondo l’interpretazione estensiva accolta dai giudici di appello, le irregolarità che possono formare oggetto del provvedimento di disposizione includono anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi, purché non già soggette a sanzioni. Tuttavia, il potere mantiene carattere residuale ed è attivabile solo in presenza di un obbligo effettivo in capo al datore di lavoro.
Con riferimento ai verbali che imponevano la stipula di accordi di secondo livello in materia di permessi e ferie, il Tribunale ha rilevato che le materie indicate risultavano già compiutamente disciplinate dal CCNL applicato, che non prevedeva alcuna delega alla contrattazione aziendale su quei profili. L’Ispettorato, imponendo di avviare una contrattazione e indicando nel dettaglio i contenuti da inserire, si è di fatto sostituito all’autonomia collettiva delle parti, esercitando un potere unilaterale di incidenza sul contenuto contrattuale non consentito.
Quanto al verbale relativo alla riassegnazione del lavoratore, il Collegio ha escluso che la mera esistenza della tutela civilistica ex art. 2103 c.c. renda inesercitabile il potere di disposizione, essendo quest’ultimo finalizzato a garantire l’effettiva applicazione dei contratti collettivi anche indipendentemente dalle iniziative dei singoli lavoratori. Cionondimeno, l’atto è stato ritenuto illegittimo per il suo contenuto: imponendo un facere specifico, senza un’approfondita istruttoria e senza considerare gli spazi di scelta riconosciuti al datore di lavoro dal contratto collettivo, l’Ispettorato ha esorbitato dai limiti del proprio potere, ingerendosi in questioni di gestione del rapporto riservate alle parti private. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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