Ottemperanza per la carta docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3971 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, con cui è stato riconosciuto il diritto del docente all’ottenimento della carta docente, è accoglibile qualora l’amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione della sentenza nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni è accompagnata dalla nomina sin da ora di un commissario ad acta, il quale opererà in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza, attivabile a semplice richiesta della parte interessata.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione il beneficio per un importo complessivo di 2.000,00 euro. Tale pronuncia, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione in data 2 luglio 2025.

Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 2 luglio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Avendo l’amministrazione lasciato inutilmente decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il giudice amministrativo ha pertanto condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Tale termine è stato ritenuto congruo per consentire all’amministrazione di completare le procedure necessarie all’adempimento, che consiste nel riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti tramite l’attivazione della carta docente.

Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione. Non è stato liquidato alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna dell’amministrazione resistente, liquidandole in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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