Pregiudizio patrimoniale recessivo rispetto all’interesse pubblico alla messa in sicurezza del sito (TAR Puglia n. 264 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. va respinta quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente abbia natura eminentemente patrimoniale. Tale pregiudizio è recessivo, nel necessario bilanciamento degli interessi, rispetto all’interesse pubblico alla messa in sicurezza del sito di una discarica, che costituisce finalità prevalente dell’azione amministrativa. La tutela cautelare non può essere accordata a fronte di un danno meramente economico, suscettibile di ristoro per equivalente, quando la sua sospensione comprometterebbe l’attuazione tempestiva delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza disposte ai sensi degli artt. 244 e 250 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

Il Comune di Canosa di Puglia ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota prot. n. 12665 del 23.4.2026 e l’ordinanza n. 1 del 26.2.2026, adottate dal Dirigente ad interim del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Con tali atti, la Provincia ha individuato il responsabile della contaminazione del sito della discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita dalla società CO.BE.MA s.r.l. in c.da Tufarelle, ordinando le misure di messa in sicurezza e d’emergenza mediante emungimento e gestione del percolato. La Provincia ha altresì informato il Comune che, allo scadere dei termini assegnati ai soggetti obbligati, esso sarebbe stato investito quale soggetto legittimato passivo ex artt. 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, con attivazione della procedura sostitutiva d’ufficio di cui all’art. 250 del medesimo decreto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha esaminato l’istanza cautelare alla luce del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti nella vicenda. Il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio lamentato dal Comune ricorrente avesse natura eminentemente patrimoniale. Tale caratterizzazione assume rilievo decisivo nel giudizio di prognosi proprio della fase cautelare, in cui il giudice è chiamato a valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La Sezione ha quindi operato una comparazione tra il danno dedotto dal ricorrente e l’interesse pubblico sotteso ai provvedimenti impugnati. L’interesse alla messa in sicurezza del sito della discarica, funzionale alla tutela ambientale e della salute pubblica, è stato ritenuto prevalente rispetto a un pregiudizio di carattere esclusivamente economico. La natura patrimoniale del danno lo rende, infatti, recessivo nel bilanciamento, potendo trovare integrale ristoro all’esito del giudizio di merito.

Il Tribunale ha, conseguentemente, respinto l’istanza cautelare presentata dal Comune di Canosa di Puglia, compensando le spese della fase incidentale. La decisione si fonda sulla considerazione che l’esecuzione delle misure di messa in sicurezza e di emergenza non può essere ritardata dalla prospettazione di un pregiudizio meramente patrimoniale, che non incide in modo irreparabile sulla sfera giuridica del ricorrente. L’ordinanza è stata dichiarata eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà alla comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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