Ottemperanza per spese legali e commissario ad acta: il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione inadempiente (TAR Lombardia n. 2349 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato anche con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali, ove ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice dell’ottemperanza, decorso infruttuosamente il termine assegnato, può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione dell’incarico. La condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ove l’importo dovuto sia esiguo, può essere esclusa in quanto manifestamente iniqua se non assunta in termini meramente simbolici.
Il Fatto
La controversia origina da un giudizio definito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5559 del 2024, passata in giudicato. In tale sede, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, il ricorrente, difensore antistatario, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato nella parte relativa alle spese di lite, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, non contestato in giudizio, e la vigenza del giudicato, attestato dalla cancelleria. Ha, inoltre, rilevato che la sentenza era stata notificata al Ministero in data 17 dicembre 2024, soddisfacendo così i presupposti per l’azione di ottemperanza.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondato il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato con riferimento alle spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non configurandosi pertanto alcun compenso aggiuntivo.
Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta, ritenendo che, per l’esiguità degli importi, una tale condanna, per non essere manifestamente iniqua, avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica, non ravvisandosi invece profili di speciale gravità nell’inadempimento. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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