Carenza di periculum per partite creditorie già incassate (TAR Puglia n. 259 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. deve essere supportata dal requisito del periculum in mora, che richiede caratteri di attualità e concretezza del pregiudizio paventato. Non sussiste il periculum quando il danno temuto attiene a partite creditorie già incassate, soggette a verifica ex post, il cui recupero da parte dell’Amministrazione non risulti allo stato ancora avviato. In tal caso, l’istanza cautelare è respinta per difetto di un presupposto indefettibile, restando comunque riservate al merito le questioni preliminari, ivi inclusa quella relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria qualificata come IRCCS, impugnava una serie di atti, tra cui la deliberazione dell’ASL di Foggia recante la certificazione delle funzioni e dei dati di produzione per gli anni 2013-2023, nonché le note di comunicazione della certificazione delle funzioni non tariffate per il periodo 2016-2023. Con il ricorso, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tali provvedimenti, deducendone l’illegittimità, anche in relazione alla delibera della Giunta regionale n. 982/2016, che assumeva interpretata in senso restrittivo e lesivo.
La Regione Puglia e l’ASL di Foggia si costituivano in giudizio, sollevando questioni preliminari, tra cui quella relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di camera di consiglio, ha preliminarmente osservato che le questioni preliminari sollevate dalle parti resistenti – in particolare quella concernente la giurisdizione – richiedono valutazioni più approfondite e meditate, da riservare alla sede di merito.
Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto di poter decidere l’istanza cautelare, rilevando che la stessa risulta del tutto sfornita del requisito del periculum in mora. In sede di discussione, non sono emersi quei necessari caratteri di attualità e concretezza del pregiudizio paventato dalla ricorrente.
Il pregiudizio, ad avviso del Tribunale, attiene a partite creditorie già incassate dalla ricorrente, soggette a verifica ex post. Il recupero di tali somme da parte dell’Amministrazione, tuttavia, non risulta allo stato ancora avviato. Ne consegue la mancanza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
Il mancato avvio del recupero delle somme determina, pertanto, il difetto di un presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda cautelare, come espressamente previsto dall’art. 55 c.p.a., con conseguente respingimento dell’istanza.
Il TAR ha infine compensato le spese della fase incidentale, considerata la natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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