L’esposto edilizio non radica l’interesse al ricorso contro la sospensione dei lavori (TAR Puglia n. 717 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una denuncia o di un esposto per illecito edilizio non origina di per sé una posizione di controinteressato né un interesse legittimo alla definizione del procedimento, configurando una mera facoltà di apporto partecipativo alla vigilanza sulla legalità edilizia. Ne consegue che l’autore dell’esposto non è legittimato a impugnare gli atti amministrativi che ritenga non satisfattivi rispetto a quanto segnalato, poiché l’interesse tutelato dalle fattispecie di illecito edilizio è esclusivamente l’interesse pubblico al corretto insediamento delle costruzioni. La vicinitas non vale ex se a dimostrare l’interesse al ricorso, che richiede un specifico pregiudizio attuale e concreto derivante dall’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento al piano terra in un edificio storico del centro abitato, aveva presentato al Comune numerose denunce segnalando presunti abusi edilizi realizzati dalla vicina proprietaria dei piani superiori. A conclusione dell’istruttoria, avviata proprio su sua denuncia, il responsabile del Settore aveva emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori accertando quale unica difformità la realizzazione di un volume tecnico in legno sul lastrico solare. Il ricorrente impugnava l’atto, lamentando la parzialità degli accertamenti per non avervi ricompreso tutte le difformità segnalate e deducendo vizi di sviamento, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo le eccezioni del Comune. In primo luogo, ha evidenziato che l’ordinanza di sospensione è un atto interlocutorio non immediatamente lesivo, che non preclude l’adozione di successivi provvedimenti sanzionatori.
Quanto alla posizione del denunciante, il TAR richiama il principio per cui l’esposto va distinto ontologicamente dall’istanza amministrativa: solo quest’ultima, in quanto dichiarazione di volontà volta all’emanazione di un provvedimento ampliativo, genera l’obbligo di concludere il procedimento. La denuncia costituisce invece un mero apporto collaborativo, che non impone alcun obbligo di pronuncia e non radica alcuna posizione di interesse qualificato ad impugnare gli atti ritenuti insoddisfacenti.>
La sentenza richiama Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22, che distingue la legittimazione ad agire, fondata sulla cd. vicinitas, dall’interesse al ricorso, che richiede la dimostrazione di un pregiudizio specifico derivante dall’atto impugnato. Nel caso di specie, le questioni relative a luci o vedute sono state ritenute di esclusiva rilevanza civilistica, come tali non azionabili in sede di legittimità dell’atto amministrativo.
Infine, il giudice ha rilevato che la tutela dell’interesse al corretto insediamento urbanistico è rimessa all’autorità comunale, mentre il privato che lamenti lesioni tra confinanti può agire davanti al giudice civile. La società ha inoltre sottolineato l’oggettiva difficoltà del Comune di pervenire ad accertamenti più conclusivi, stante la risalenza degli interventi e la mancata produzione di prove documentali certe da parte del denunciante.
Nota della Redazione
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