Compenso dell’ausiliario del giudice non inciso da norme interne e mora nell’ottemperanza (TAR Campania n. 4283 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 114 cod. proc. amm. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, in data 11.08.2023, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il provvedimento azionato imponeva all’Amministrazione il pagamento di spettanze economiche. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non dimostrava di aver dato esecuzione al titolo, sicché la parte interessata attivava il rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione dell’ordinanza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Con riferimento alla disciplina del commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio: esso non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La nomina non incontra quindi ostacoli derivanti da eventuali vincoli organizzativi o funzionali dell’ente.
Il Collegio ha inoltre determinato i criteri di liquidazione del compenso del commissario, rinviando al d.P.R. n. 115/2002 e, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75. Ha precisato che la parcella deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo decorrente non dal deposito della relazione sull’attività svolta ma dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Ha altresì imposto l’utilizzo esclusivo della procedura PAT per il deposito di atti e documenti.
Il TAR ha infine accolto la richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, nominando il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Nota della Redazione
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