Sanatoria edilizia in area paesaggistica vincolata: il parere della Soprintendenza resta vincolante anche se tardivo (TAR Puglia n. 709 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sopravvenuto, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, reso ai sensi degli artt. 143 e 146 d.lgs. n. 42/2004, è obbligatorio, vincolante e indefettibile quando l’ente locale non abbia adeguato i propri strumenti urbanistici al piano paesaggistico. Tale natura non è intaccata dalla tardività del parere, che non degrada la pronuncia a mero atto endoprocedimentale. Il diniego di sanatoria può essere motivato per relationem, essendo l’adesione comunale alle valutazioni della Soprintendenza la via fisiologica, in virtù della specifica competenza tecnico-discrezionale dell’ente tutorio.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile ad uso residenziale in Bari, ricadente in zona destinata dal PRG ad attrezzature sportive e sottoposta a vincolo paesaggistico sulla fascia costiera, impugnavano il diniego di condono edilizio ex art. 32 legge n. 47/1985 opposto dal Comune, che aveva recepito il parere negativo della Soprintendenza ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 per opere ultimate nel 1978, quindi in epoca anteriore all’imposizione del vincolo.

Il Comune, valutata positivamente l’istanza sotto il profilo edilizio, aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza, che però, oltre il termine di legge, rendeva parere negativo per l’impatto del manufatto sul contesto tutelato. I ricorrenti deducevano quattro motivi di doglianza, incentrati sulla tardività del parere e sulla conseguente perdita del suo carattere vincolante, sulla necessità di una valutazione di compatibilità rispetto allo stato attuale dei luoghi e non a quello antecedente all’epoca di costruzione, nonché su pretesi vizi di merito e disparità di trattamento rispetto a immobili limitrofi sanati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto congiuntamente tutti i motivi, richiamando un proprio precedente su caso analogo, secondo cui il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica è vincolante in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico comunale a quello vincolistico, come pacificamente per il Comune di Bari. Anche a voler accedere alla tesi della tardività, il carattere pregante del parere, seppur tardivo, proveniente dall’autorità preposta alla tutela del vincolo, esclude la necessità di una peculiare e ulteriore motivazione o valutazione istruttoria da parte dell’ente comunale, proprio in virtù delle specifiche competenze intestate alla Soprintendenza che la rendono il soggetto elettivamente idoneo alla migliore valutazione tecnico-discrezionale.

Quanto all’onere motivazionale, la Corte ha precisato che in presenza di un vincolo paesaggistico non è il diniego di nulla osta, bensì l’eventuale assenso alle modificazioni del territorio, a dover essere assistito da una congrua motivazione sulle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello paesaggistico tutelato in via primaria. Ne consegue che, in caso di richiesta di sanatoria di opere abusive in area vincolata, occorre una puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre in caso di reiezione l’onere motivazionale è attenuato.

Quanto al merito della valutazione, il Tribunale ha ritenuto che la Soprintendenza, lungi dal mero richiamo al vincolo di inedificabilità sopravvenuto, abbia escluso la compatibilità paesaggistica dell’immobile sulla base di ragioni specifiche e dettagliate, concernenti la natura dimensionale del manufatto, la sua tipologia costruttiva in cemento armato, la trasformazione del contesto e il contrasto con le prescrizioni del PPTR. Tali valutazioni non sono apparse frutto di travisamento di fatto né manifestamente illogiche, risultando quindi insuscettibili di sindacato giurisdizionale, stante l’ampia discrezionalità tecnica rimessa all’autorità competente alla tutela del paesaggio.

Infine, in ordine alla dedotta disparità di trattamento, la Corte ha ribadito che tale censura è riscontrabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità del trattamento, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, non potendo comunque la legittimità dell’operato amministrativo essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità e la risalenza della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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