Ottemperanza al giudicato e attivazione della Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 205 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza esperibile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La notifica della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 gennaio 2024, con cui era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui la stessa parte aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con conseguente condanna al pagamento di € 3.000,00.
Espone la ricorrente di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente e che la pronuncia è passata in giudicato, come da certificato prodotto in giudizio. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma oggetto della condanna, oltre alla nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso muovendo dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali. In primo luogo, la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
In secondo luogo, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La sentenza da ottemperare è inoltre passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla ricorrente.
Accertata come circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.