Ottemperanza e cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 83 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’avvenuto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo scaturente dalla sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria presuppone l’accertamento dell’intervenuta ottemperanza e non richiede l’esame del merito della pretesa. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che abbia dato esecuzione solo nel corso del giudizio, giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo di euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, quale contributo per la formazione. A fronte della mancata esecuzione spontanea della sentenza, passata in giudicato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Nel corso del giudizio, l’amministrazione rappresentava l’avvenuto adempimento e la ricorrente dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, depositata in giudizio, con cui la stessa ha attestato che l’Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza azionata in via di ottemperanza. Tale circostanza ha reso non più necessaria la definizione del merito della controversia, essendo venuto meno l’interesse alla tutela giurisdizionale.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce, pertanto, l’esito naturale del giudizio quando l’adempimento sopravvenga nel corso del processo e sia accertato. L’interesse azionato risulta integralmente soddisfatto dall’esecuzione volontaria dell’obbligo, con conseguente venir meno dell’oggetto della lite.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la liquidazione a carico dell’amministrazione, condannata al pagamento dell’importo di euro 800,00 oltre accessori di legge. La regola della soccombenza, sebbene in senso virtuale, trova applicazione in ragione del comportamento processuale dell’amministrazione, che ha ottemperato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, secondo il disposto dell’art. 114 cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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