Ottemperanza al giudicato per carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 4651 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, a fronte dell’allegato inadempimento dell’Amministrazione, grava su quest’ultima l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al giudicato, non essendo sindacabili in tale sede i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di merito. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato e nomina fin da subito un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando la nomina del commissario costituisca ragione esimente idonea a superare le ragioni ostative alla sua applicazione.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la declaratoria del proprio diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterne a disposizione l’importo. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione a tale pronuncia, passata in giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al dictum e che fosse altresì disposta la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a comprovare l’avvenuta esecuzione della sentenza. Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto che, di fronte all’allegazione dell’inadempimento, spettasse all’Amministrazione dimostrare il contrario, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti doveva trovare accoglimento.
Il giudice ha quindi ribadito che, nel giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa fatta valere non sono sindacabili, dovendosi limitare la verifica alla sola esistenza del titolo e alla sua mancata esecuzione. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha rilevato che la valutazione circa l’opportunità di irrogare l’astreinte è connotata da discrezionalità e che, nel caso di specie, la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza costituiva una ragione esimente idonea a giustificare il mancato ricorso a tale strumento satisfattivo.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore della controversia e alla fase di studio e redazione del ricorso.
Nota della Redazione
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