Sopravvenuto difetto di interesse per accordo transattivo: improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 703 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione di una convenzione transattiva, che definisca la vicenda amministrativa oggetto del giudizio, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. La natura in rito della pronuncia e l’evoluzione procedimentale della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina dirigenziale con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, nonché l’atto endoprocedimentale edilizio richiamato. Nel corso del giudizio, le parti addivenivano alla conclusione di una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto della controversia e di altri connessi contenziosi, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica. A seguito di tale sopravvenienza, la ricorrente manifestava il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, con adesione del Comune resistente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che l’accordo transattivo intervenuto tra le parti aveva compiutamente definito la vicenda amministrativa, costituendo il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La valutazione del giudice si è concentrata sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., norma che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione.

La pronuncia non ha richiesto l’esame delle censure di merito, in quanto l’effetto satisfattivo prodotto dall’accordo ha determinato il venir meno dell’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto conseguire da una decisione favorevole. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la definizione transattiva avesse natura satisfattiva degli interessi sottesi al gravame, rendendo superflua ogni ulteriore disamina.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, la natura in rito della decisione e il consolidato orientamento della Sezione in fattispecie analoghe. La compensazione risulta, pertanto, giustificata dalla peculiarità del percorso che ha condotto alla definizione della controversia, caratterizzato da lunghe trattative concluse con l’accordo del 2025.

La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza pubblica, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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