Cessione in permuta delle aree e sopravvenuto difetto di interesse: il ricorso è improcedibile (TAR Puglia n. 704 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione di una convenzione di cessione in permuta delle aree, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso gli atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In tale evenienza, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non essendo necessaria alcuna pronuncia sul merito delle censure proposte. La definizione in rito del gravame, conseguente alla concorde volontà delle parti di comporre la controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato, dinanzi al TAR Puglia, la deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Barletta e gli altri atti presupposti e consequenziali, concernenti una variante semplificata del PRG per l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio su un’area di sua proprietà, finalizzato alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. L’area era già interessata da un intervento edilizio autorizzato con titoli abilitativi successivamente annullati d’ufficio.

Il Comune si era costituito in giudizio per resistere al gravame. Nelle more del processo, dopo lunghe trattative, le parti pervenivano alla conclusione di una convenzione di cessione in permuta delle aree, allo scopo di definire la vicenda amministrativa mediante una compensazione volumetrica. A seguito di tale sopravvenienza, la società ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, manifestando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la convenzione di cessione in permuta delle aree, stipulata in data successiva alla proposizione del ricorso, aveva integralmente composto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente, rendendo definitivamente priva di utilità la pronuncia sulle censure dedotte avverso gli atti di apposizione del vincolo espropriativo.

In tale quadro, il TAR ha dato atto che la società ricorrente aveva formalmente manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, e che il Comune resistente aveva prestato adesione alla richiesta di definizione del gravame in rito, acconsentendo altresì alla compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

Con riferimento al regime delle spese, la Sezione ha disposto la compensazione, valorizzando l’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, la natura in rito della decisione, nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione in casi analoghi di definizione del giudizio per effetto di accordi tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *