Morte della parte e dichiarazione del difensore: interruzione automatica del processo, l’interruzione del processo deve essere dichiarata dal giudice ma opera automaticamente ex lege (TAR Marche n. 967 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decesso di una delle parti in causa, reso noto dalla dichiarazione del difensore, produce l’interruzione automatica del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 300 cod. proc. civ.. L’evento interruttivo preclude ogni ulteriore attività processuale e opera ex lege, senza necessità di alcun provvedimento che ne integri la fattispecie: il provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa, non costitutiva. Il termine per la riassunzione del processo decorre dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza legale dell’evento, ovvero dalla dichiarazione resa dal difensore in giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso proposto dinanzi al TAR Marche da un gruppo di cittadini avverso gli atti con cui il Comune di Fano e la Regione Marche avevano avviato l’iter per la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la città di Fano e il nuovo ospedale di Pesaro, nota come “Variante Gimarra”.
Nel corso del giudizio, i difensori dei ricorrenti depositavano una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Successivamente, tuttavia, in data 27 aprile 2026, gli stessi difensori rendevano noto al Collegio il decesso di uno dei ricorrenti, avvenuto il 13 ottobre 2025, depositando il relativo certificato di morte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha rilevato che la comunicazione del decesso di una delle parti, resa nota dal difensore mediante il deposito del certificato di morte, determina l’interruzione automatica del processo. La morte della parte, infatti, costituisce un evento interruttivo che opera ipso iure, a prescindere da qualsiasi attività del giudice.
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva. L’evento morte, pertanto, produce immediatamente i suoi effetti processuali, precludendo ogni ulteriore attività processuale, fermo restando che il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento.
In applicazione dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., il quale rinvia alle norme del codice di procedura civile, il giudice ha l’obbligo di dichiarare l’interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha reso la relativa dichiarazione. Tale dichiarazione, infatti, costituisce il momento da cui la parte e il processo hanno conoscenza legale dell’evento interruttivo.
Il TAR ha quindi dato atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 300 cod. proc. civ., dalla data in cui il difensore ha reso noto il decesso del ricorrente. La pronuncia assume così valore dichiarativo di un effetto già verificatosi, consentendo alle parti di esercitare il diritto di riassunzione nel termine di legge.
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Nota della Redazione
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