Improcedibile il ricorso per l’accoglienza dopo l’inserimento nel CAS (TAR Lombardia n. 3380 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di attivazione delle misure di accoglienza in favore del richiedente protezione internazionale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente sia stato inserito nel sistema di accoglienza. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere in senso processuale, con pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La circostanza che il ricorso fosse non manifestamente infondato al momento della proposizione giustifica la compensazione delle spese e la conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio, con rinvio a separato provvedimento per la liquidazione delle competenze al difensore.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia nel settembre 2023 proveniente dal Pakistan, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per richiesta asilo. Perduta l’ospitalità, si era trasferito a Milano versando in condizioni di senza fissa dimora e necessitando di cure per esiti di un sinistro stradale. Nel gennaio 2025, per il tramite del difensore, presentava istanza di accesso al sistema di accoglienza, sollecitando il riconoscimento della protezione internazionale.
La Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo rigettava l’istanza, assumendo che l’accoglienza non fosse stata richiesta contestualmente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale davanti alla Questura. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 1, comma 2, 14 e 17 del d.lgs. n. 142/2015, oltre alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Con l’ordinanza n. 206 del 2025 il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato. Il collegio aveva rilevato che la direttiva 2013/33/UE e il d.lgs. n. 142/2015 assicurano misure di accoglienza tempestive e correlate alla durata del procedimento di esame della domanda. In particolare, le misure si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e sono garantite per tutta la durata del procedimento davanti alla Commissione territoriale.
Secondo il Tribunale, la loro attivazione deve avvenire nel più breve tempo possibile rispetto alla manifestazione di volontà, anche resa tramite soggetto delegato. Il diniego fondato sulla mancata presentazione dell’istanza al momento della formalizzazione della domanda in Questura appariva pertanto in contrasto con le norme richiamate, non potendo il mancato espletamento di adempimenti – peraltro non specificati – posti a carico del Ministero dell’interno giustificare il rigetto.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Il Collegio ha preso atto del deposito del 29 settembre 2025, con cui il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’accesso al sistema di accoglienza e dell’inserimento nel CAS.
La Sezione ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia in rito ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti. In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, il Tribunale ha confermato l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, demandando la liquidazione delle competenze al difensore a un separato provvedimento da emettersi su apposita istanza dell’interessato.
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Nota della Redazione
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