Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità per archiviazione del progetto da parte del Comune (TAR Puglia n. 689 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo che sia stato successivamente privato di efficacia per effetto dell’archiviazione della pratica edilizia da parte dell’amministrazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di non aver più interesse, resa dalla parte ricorrente in conseguenza dell’intervenuta archiviazione del progetto oggetto di impugnativa, legittima il giudice a prendere atto della cessazione della res controversa, senza necessità di esaminare il merito delle censure. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia, decisa in rito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano una serie di atti amministrativi, tra cui le delibere del Consiglio Comunale di Noci nn. 7/2020 e 26/2018 e numerosi pareri, finalizzati alla realizzazione di un opificio industriale destinato alla lavorazione di materiali da differenziato in zona agricola. Gli atti impugnati erano funzionali all’insediamento di una discarica nel territorio comunale. Il Comune, tuttavia, aveva successivamente archiviato il progetto. La società controinteressata si era costituita in giudizio, unitamente al Comune resistente, mentre le altre amministrazioni intimate non si erano costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il Comune, con la nota del SUAP, aveva archiviato la pratica avente ad oggetto la costruzione dell’opificio industriale. Tale evento, successivo alla proposizione del ricorso, aveva determinato la cessazione della materia del contendere. La stessa parte ricorrente, con nota del 27 maggio 2026, aveva dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, conformemente all’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente.
Richiamati gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta causa di improcedibilità, non residuando alcuna utilità concreta per i ricorrenti dalla decisione di merito, una volta venuto meno l’atto fondativo dell’interesse azionato.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la natura e la peculiarità della controversia, decisa in rito senza esame del merito delle questioni sollevate.
Nota della Redazione
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