Decreto collegiale TAR Puglia, liquidazione compenso commissario ad acta con criterio orario equitativo ex art. 41 D.Lgs. 36/2023 (TAR Puglia n. 499 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il compenso spettante al commissario ad acta può essere determinato in via equitativa, in deroga al sistema tabellare delle vacazioni di cui al d.P.R. n. 115/2002, allorché tale sistema risulti inidoneo a ristorare adeguatamente la professionalità dell’ausiliario del giudice. Il criterio orario, quantificato facendo applicazione dell’art. 41 e dell’Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei parametri professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, costituisce valido parametro di liquidazione, purché l’attività svolta sia comprovata e la quantificazione risulti proporzionata alla complessità e alla responsabilità dell’incarico svolto.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di ottemperanza instaurato dai ricorrenti – proprietari di terreni occupati dal Comune – per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1053 del 2023 del TAR Puglia, sede di Bari, che aveva disposto la regolarizzazione dell’occupazione dei suoli. Il Tribunale aveva nominato un commissario ad acta con il compito di adottare i provvedimenti necessari; l’attività si è conclusa con l’adozione dell’atto finale di acquisizione sanante da parte del Comune di Foggia in data 30 giugno 2025.

A seguito della conclusione dell’incarico, è stata avanzata istanza per la liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, per l’attività professionale prestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato che l’attività svolta dal commissario ad acta ha richiesto un impegno professionale specialistico quantificato in 80 ore lavorative (8 ore giornaliere per 10 giorni lavorativi), resesi necessarie per la complessa ricostruzione documentale, l’analisi degli elementi di fatto e di diritto e la predisposizione del supporto istruttorio propedeutico all’adozione dell’atto di acquisizione sanante.

Con riferimento al criterio di determinazione del compenso, il TAR ha ritenuto di discostarsi dal sistema delle vacazioni disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002, giudicato inidoneo a ristorare la professionalità dell’ausiliario del giudice. Il Collegio ha pertanto optato per una liquidazione in deroga, fondata su un criterio orario di € 50,00 per ora.

Il fondamento normativo di tale scelta è stato individuato nell’art. 41 e nell’Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamati unitamente ai criteri di equo compenso e alle tabelle dei parametri professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, che riconoscono per le attività di supporto tecnico-amministrativo valori economici congrui rispetto alla responsabilità dell’incarico.

Sulla base di tali premesse, il TAR ha liquidato al commissario ad acta la somma complessiva di € 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, ponendo l’onere a carico dell’Amministrazione resistente, che ha beneficiato dell’attività svolta dall’ausiliario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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