Inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione pecuniaria in Sicilia (C.G.A.R.S. n. 508 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, il rinvio operato dalla legislazione regionale siciliana alla disciplina statale ha natura dinamica e comprende le successive modificazioni della normativa richiamata. Ne consegue che la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, opera in Sicilia anche prima della legge regionale n. 16 del 2016, che ne costituisce solo recepimento espresso e riordino. Non sussiste violazione del principio di irretroattività quando l’ordine di demolizione e il fatto omissivo sanzionato siano successivi all’introduzione della previsione sanzionatoria. La sanzione della misura massima non presuppone necessariamente la ricadenza in area a rischio idrogeologico elevato, essendo sufficiente la localizzazione dell’opera in area soggetta a vincolo di inedificabilità.

Il Fatto

Con ordinanza dirigenziale n. 16 del 14 giugno 2019 il Comune aveva ingiunto ai ricorrenti il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il provvedimento sanzionatorio era stato adottato a seguito dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1 del 14 gennaio 2016, avente ad oggetto una sopraelevazione realizzata su immobile dei ricorrenti.

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza sanzionatoria davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso con sentenza del 2023. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, riproponendo le censure già dedotte in primo grado. Il Comune non si è costituito in nessuno dei due gradi di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: la controversia non investe direttamente la legittimità dell’ordine demolitorio, ma il successivo provvedimento sanzionatorio. Le questioni sull’ordine presupposto rilevano solo se sia dimostrata la sua caducazione, sospensione o perdita di efficacia.

Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione del ricorso straordinario proposto avverso l’ordinanza di demolizione. La censura è infondata: agli atti risulta prodotta solo la copia del ricorso, senza prova della notificazione, del deposito e dell’effettiva pendenza. In ogni caso, la proposizione di un rimedio impugnatorio avverso l’atto presupposto non determina la sospensione automatica della sua efficacia, occorrendo uno specifico provvedimento cautelare.

Con il secondo motivo gli appellanti deducono l’inapplicabilità della sanzione in Sicilia, essendo stata recepita solo con la legge regionale n. 16 del 2016, con conseguente violazione del principio di irretroattività. Il Collegio ritiene il motivo infondato. L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 traspone la disciplina già contenuta nell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, richiamata dalla legge regionale n. 37 del 1985. Il richiamo ha natura dinamica e comprende le successive modificazioni statali, tra cui il comma 4-bis introdotto dal d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014. La legge regionale n. 16 del 2016 assume rilievo di recepimento espresso, ma non esclude l’operatività della disciplina già richiamata.

Il Collegio distingue, poi, il caso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, che ha escluso la sanzione per chi avesse lasciato decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014. Qui l’ordinanza di demolizione è del gennaio 2016 e l’inottemperanza è stata accertata nel maggio 2016: il fatto omissivo è quindi successivo all’introduzione della previsione sanzionatoria.

Con il terzo motivo gli appellanti contestano l’applicazione della misura massima, deducendo l’estraneità dell’area al rischio idrogeologico elevato. Il motivo è infondato: il richiamo alle aree a rischio idrogeologico si inserisce nel più ampio rinvio alle aree di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune ha fondato la sanzione massima sulla ricadenza dell’immobile nella fascia di rispetto dell’alveo torrentizio, vincolo che la documentazione prodotta non smentisce. L’appello è respinto; nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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